Articolo 3 Il Responsabile del Procedimento - Disposizioni comuni

1. Il responsabile unico del procedimento (RUP) è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa, anche non aventi qualifica dirigenziale in possesso di adeguate competenze o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.

2. Il RUP, nell’esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale. Le funzioni di RUP non possono essere assunte da soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel CAPO I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’amministrazione. Valgono per il RUP le situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 42, comma 2, del codice.

3. Il RUP provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

4. Per tutte le procedure di affidamento previste dal codice, il RUP svolge la verifica della documentazione amministrativa. Nel caso in cui la verifica della documentazione amministrativa sia demandata, dai documenti di gara, ad altro soggetto quale la commissione giudicatrice, ovvero, se presente nell’organico della stazione appaltante, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, il RUP esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.

5. Nelle procedure di aggiudicazione dei contratti, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP procede direttamente alla valutazione delle offerte economiche e, nel caso di eventuale commissione appositamente istituita, può essere nominato Presidente o componente della commissione.

6. La verifica di congruità delle offerte, laddove prevista, avviene con le modalità previste all’articolo 135.