Articolo 55 Procedure di affidamento

1. Si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo II, con esclusione degli articoli 224, commi 1e 2, e 230, comma 2.

2. Per l'aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto la verifica, può essere utilizzata la stessa commissione giudicatrice dell'appalto di servizi di progettazione nel rispetto di quanto previsto all’articolo 77, comma 7, del codice, ovvero un’apposita commissione giudicatrice.