Articolo 58 Estensione del controllo e momenti della verifica

1. Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo di ciascun livello. Il responsabile del procedimento pianifica l’attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.

2. Le verifiche, come indicate agli articoli 56 e 57, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell’opera.

3. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo “a campione” o “a comparazione”.

4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l’attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.

5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica, possono supportare il responsabile del procedimento anche nell’attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d’opera.

6. Lo svolgimento dell’attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell’attività svolta e accerta l’avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della attestazione, di cui all’articolo 146.

8. In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l’atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto all’articolo 26, comma 8, primo e secondo periodo, del codice specifiche motivazioni. In merito la stazione appaltante assume le necessarie decisioni secondo quanto previsto nel proprio ordinamento.