Articolo 5 Il Responsabile del Procedimento nei contratti di servizi e forniture

1. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell’intervento, in relazione alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare.

2. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall’anzianità di servizio maturata:

a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all’articolo 35 del codice;

b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all’articolo 35 del codice.

3. Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 2, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche competenze.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31 del codice, da altre specifiche disposizioni del medesimo codice, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, tenuto conto dell’ordinamento dell’amministrazione aggiudicatrice, il RUP:

a) in ordine alla singola acquisizione, formula proposte agli organi competenti secondo l’ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle seguenti fasi:

1) predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione ai sensi dell’articolo 31, comma 4, lettera a) codice;

2) procedura di scelta del contraente per l’affidamento del contratto;

3) monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;

4) esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;

b) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, fermo restando quanto previsto al comma 5;

c) nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento della singola stazione appaltante, in base all’articolo 31, comma 3, del codice:

1) predispone o coordina la progettazione di cui all’articolo 23, comma 14, del codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;

2) coordina o cura l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all’intervento;

d) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

e) svolge, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo e fornendo all’organo competente della stazione appaltante, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di accertamento della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, secondo quanto previsto dall’articolo 256, comma 1;

f) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall’articolo 106 del codice;

g) compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

h) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti;

i) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dell’A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;

l) raccoglie i dati e le informazioni relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione in relazione all’adempimento degli obblighi prescritti dall’articolo 1, comma 32, della citata legge n. 190 del 2012.

m) trasmette, al soggetto incaricato dell’eventuale verifica di conformità la documentazione di cui all’articolo 259;

n) rilascia l’attestazione di regolare esecuzione su proposta del direttore dell’esecuzione qualora nominato;

o) predispone, con riferimento ai compiti di cui all’articolo 31, comma 12, del codice, un piano di verifiche da sottoporre all’organo che lo ha nominato e, al termine dell’esecuzione, presenta una relazione sull’operato dell’esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa.

5. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal Responsabile del procedimento nei seguenti casi:

a) prestazioni di importo superiore alle soglie di all’articolo 35 del codice;

b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

c) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, quali: servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico;

d) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

e) per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.