Articolo 62 Natura delle Società Organismi di Attestazione

1. Le Società Organismi di Attestazione (SOA), sono persone giuridiche di diritto privato costituite nella forma delle società per azioni. La denominazione sociale delle SOA comprende espressamente la locuzione «organismo di attestazione».

2. Le SOA, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all’attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’esecutore di lavori pubblici.

3. Gli organismi esteri dimostrano il possesso dei requisiti richiesti nel presente regolamento e negli atti dell’ANAC secondo le disposizioni vigenti nel proprio ordinamento. Ad essi si applicano le disposizioni del presente regolamento riferite agli Organismi di attestazione, in quanto compatibili.

4. Le SOA garantiscono l’assolvimento degli obblighi di comunicazione e di accessibilità previsti dal presente regolamento e quelli richiesti dall’ANAC, con propri atti, per le funzioni di indirizzo e vigilanza.

5. Le SOA adottano ogni misura per garantire il rispetto dei principi di cui all’articolo 84, comma 1, del codice. Ai sensi dell’articolo 84, comma 1, del codice, l’esercizio dell’attività di attestazione è subordinato all’autorizzazione dell’ANAC, rilasciata in esito al controllo del possesso dei requisiti indicati nella parte I, titolo II e titolo III secondo le modalità indicate dalla stessa Autorità, con proprio provvedimento da adottare ai sensi dell’articolo 213, commi 2 e 10, del codice.