Articolo 64 Preclusioni all’esercizio dell’attività di attestazione riferite ai soggetti inseriti nella compagine societaria e ai dipendenti della SOA

1. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA qualora:

a) nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici e del personale sia pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I CAPO II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero sia stata applicata con provvedimento definitivo la misura di prevenzione, e dunque sussista una delle cause ostative di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto oppure sia stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

b) nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici o del personale sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati che incidono sull’affidabilità morale o professionale o per delitti finanziari;

c) gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale si siano resi responsabili di gravi illeciti professionali previsti dall’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c- quater) del codice e delle linee guida di cui all’articolo 80, comma 13, del codice;

d) gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale che nei due anni precedenti l’assunzione dell’incarico abbiano reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste o all’assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito dell’indipendenza o abbiano utilizzato con dolo o colpa grave documentazione dell’impresa risultata non veritiera.

2. Il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 1, per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA determina la decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro quindici giorni dall’accertamento del fatto. Nei successivi quindici giorni dalla dichiarazione di decadenza, la SOA informa l’ANAC. In caso di inottemperanza si applica l’articolo 77, comma 2, lettera b).

3. Il verificarsi di una delle condizioni previste dal comma 1 per il personale delle SOA determina l’avvio delle procedure di legge per la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, che interviene entro quindici giorni dall’accertamento del fatto. Nei quindici giorni successivi all’avvio della procedura di risoluzione, la SOA informa l’ANAC. In caso di inottemperanza si applica l’articolo 77, comma 2, lettera b).