Articolo 67 Variazioni di capitale sociale

1. L’acquisizione e la cessione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni azionarie dirette o indirette in società di attestazione è subordinato al rilascio del nulla osta da parte dell’ANAC che avviene all’esito del procedimento di cui al provvedimento previsto ai sensi dell’articolo 62, comma 5.

2. La richiesta di nulla osta è necessaria anche per i trasferimenti azionari all’interno della compagine sociale esistente. L’acquisto di azioni proprie e l’acquisto di azioni a titolo gratuito avvengono con le modalità indicate nel provvedimento di cui all’articolo 62, comma 5.

3. L’attuazione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 senza previa richiesta di nulla osta comporta l’applicazione dell’articolo 77, comma 3, lettera e).

4. L’ANAC rilascia il nulla osta all’acquisto delle azioni all’aspirante socio in possesso dei requisiti morali, di indipendenza e assenza di interessi commerciali e finanziari, nonché della capacità economica reddituale/o patrimoniale per far fronte all’investimento, previa verifica della congruità del prezzo di compravendita delle azioni.

5. L’ANAC vieta il trasferimento della partecipazione quando essa influisce sulla correttezza della gestione della SOA o compromette il requisito di indipendenza.

6. L’ANAC nega il nulla osta laddove l’aspirante socio influisce sulla corretta gestione della SOA o compromette il requisito di indipendenza.

7. Il nulla osta è revocato qualora venga meno in capo al socio il possesso dei requisiti morali e di indipendenza e assenza di interessi commerciali e finanziari di cui ai precedenti articoli.

8. Il nulla osta si considera decaduto qualora le SOA non trasmettano il libro soci aggiornato ovvero la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante dell’iscrizione nel libro soci dell’avvenuta cessione di azioni entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta.

9. In caso di aumento del capitale sociale a titolo gratuito, la SOA ne dà comunicazione preventiva all’ANAC nelle modalità dalla stessa indicate nel provvedimento di cui all’articolo 62, comma 5. In caso di inadempimento si applica l’articolo 77, comma 2, lettera b).