Articolo 76 Vigilanza dell’ANAC sulle SOA

1. Ai sensi dell’articolo 84, comma 2, del codice, l’ANAC svolge un’attività di monitoraggio e controllo del rispetto, da parte delle SOA, dei livelli standard di qualità dei controlli che le stesse devono effettuare nell’esercizio dell’attività di attestazione. Tale attività è svolta mediante ispezioni, anche senza preavviso, e controlli, anche a campione, oppure su segnalazione da parte di imprese, altre SOA, stazioni appaltanti e soggetti interessati.

2. L’ANAC controlla che le SOA:

a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione e approvate dall’ANAC;

b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;

c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti agli articoli 85 e 86;

d) svolgano la propria attività conformemente a quanto previsto all’articolo 74;

e) applichino le tariffe di cui all’allegato E-parte I

3. La violazione, da parte delle SOA, delle prescrizioni del presente comma comporta l’applicazione dell’articolo 77, comma 3, lettera c).

4. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 84, comma 6, del codice e, in ogni caso, qualora l’ANAC accerti che il rilascio di un’attestazione è avvenuta in violazione delle disposizioni del codice o del presente regolamento ne dà segnalazione alla SOA e all’impresa interessata affinché la SOA avvii il procedimento di verifica di cui all’articolo 112.