Articolo 7 Modalità di affidamento

1. Ai fini dell’affidamento diretto di lavori, di cui all’articolo 36 comma 2, lettera b), del codice, la richiesta di tre preventivi da comparare è effettuata in forma scritta, con modalità informale. Si può procedere all’affidamento anche qualora sia pervenuto un numero di preventivi inferiore a quello richiesto. In ogni caso è facoltà della stazione appaltante ricorrere alla procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori.

2. In relazione all’articolo 36 comma 2, lettera b), del codice, la richiesta di preventivi di lavori e l’atto con cui sono individuati gli operatori economici per l’affidamento di servizi e forniture, contengono i requisiti previsti in base alle caratteristiche della prestazione ed il criterio di selezione adottato.

3. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di cui di cui all’articolo 36 comma 2, lettera b) del codice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è facoltà della stazione appaltante nominare la commissione giudicatrice.

4. Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture con le procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), del codice relativamente alla congruità dell’offerta si applica unicamente l’articolo 97, comma 6, ultimo periodo, del codice. In ogni caso, si procede alla verifica di cui all’articolo 95, comma 10, secondo periodo, del codice.