Articolo 82 Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 80 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nei quindici anni antecedenti la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nei quindici anni antecedenti la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a). Per le imprese individuali e le società artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali, le società di persone e le società a responsabilità limitata unipersonali il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL. Concorrono alla formazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente gli oneri sostenuti per le prestazioni di direttori tecnici sulla base di contratti d’opera professionale regolarmente registrati.

c) adeguata attrezzatura tecnica commisurata alla natura ed entità dei lavori da eseguire.

2. Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

3. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall’avviso di gara o dalla lettera di invito, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si applicano l’articolo 85 del codice concernente il documento di gara unico europeo e l’articolo 81 del codice inerente la comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario.