Articolo 84 Istruttoria di qualificazione

1. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'impresa richiedente con riferimento al momento della sottoscrizione del contratto di attestazione e accertano il permanere degli stessi al momento del rilascio.

2. La SOA svolge l’istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell’impresa istante. In particolare, la SOA accerta il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del codice, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’articolo 83, comma 2, e l’autenticità e veridicità dei documenti e delle certificazioni di cui all’articolo 83, comma 3, mediante accesso diretto alle banche dati disponibili ovvero mediante richiesta diretta al soggetto emittente. La SOA può procedere all’emissione dell’attestato di qualificazione ove sia decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni dall’invio dell’ultima richiesta di verifica diretta ai soggetti emittenti relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, previa segnalazione all’ANAC per le verifiche di competenza anche ai sensi dell’art. 213, comma 13, del codice. È fatto salvo l’obbligo di procedere ai sensi dell’articolo 112 nel caso in cui emerga successivamente l’esito negativo della verifica. Le verifiche effettuate e il loro esito sono inseriti nel fascicolo virtuale dell’impresa.

3. La SOA conclude la procedura di rilascio dell’attestazione entro centocinquanta giorni dalla stipula del contratto. Qualora al novantesimo giorno la procedura non sia ancora conclusa, la SOA avvisa tempestivamente l’impresa della prossima scadenza del termine massimo per la conclusione dell’istruttoria, indicando le ragioni per la mancata conclusione e richiedendo eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria. Trascorso il termine di centocinquanta giorni, la SOA è tenuta a rilasciare l’attestazione o a disporre il diniego di rilascio della stessa.

4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell’attestazione la SOA informa l’ANAC nei successivi trenta giorni mediante utilizzo dei sistemi informatici messi a disposizione dall’ANAC medesima.

5. Almeno centocinquanta giorni prima della scadenza della validità quinquennale dell’attestazione l’impresa che intende conseguire il rinnovo della stessa stipula un nuovo contratto con la medesima SOA o con un’altra Società autorizzata all’esercizio dell’attività di attestazione. Il rispetto del termine di cui al periodo precedente consente l’emissione della nuova attestazione senza soluzione di continuità con l’attestazione precedente.

6. Il rinnovo dell’attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza di cui al comma 5 sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell’attestazione originaria. Il rinnovo dell’attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio della prima attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dall’articolo 84, comma 11, del codice.

7. Non costituiscono rinnovo di attestazione le variazioni che non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione; dette variazioni sono disposte a seguito di verifica della sola documentazione prodotta a giustificazione della variazione e sono soggette a procedure accelerate e semplificate, con riduzione della metà dei termini previsti al comma 3.