Articolo 88 Qualificazione per progettazione ed esecuzione. Requisiti dei progettisti nelle imprese qualificate per la sola esecuzione

1. Per partecipare alle procedure di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori, nelle ipotesi consentite dal codice, fermi restando i requisiti richiesti dal bando di gara, è necessaria l’attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione. Oltre ai requisiti previsti negli articoli 85, 86 e 87 l’impresa dimostra la presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea abilitati all’esercizio della professione di ingegnere, architetto o geologo, per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all’albo professionale e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso di laurea quinquennale o magistrale e iscritti all’albo professionale, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla classifica IV, in quattro per le imprese appartenenti alla V, alla VI ed alla VII classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

2. Sono considerati idonei componenti dello staff tecnico anche gli amministratori titolari di ditte individuali, i soci accomandatari e i soci delle società in nome collettivo, senza necessità di costituire per essi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, purché in possesso di uno dei titolo di studio di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui nello staff tecnico sia presente la figura del geologo, lo stesso deve essere associato ad almeno un tecnico laureato abilitato a sottoscrivere i progetti.

4. Per partecipare alle procedure di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori, le imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione dimostrano il possesso dei requisiti attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, del codice. Detti requisiti sono determinati in rapporto all’ammontare delle spese di progettazione:

a) dai requisiti indicati all’articolo 226 qualora l’importo delle spese di progettazione sia pari o superiore a 100.0 euro;

b) dai requisiti indicati all’articolo 230 qualora l’importo delle spese di progettazione sia inferiore a 100.000 euro.

5. Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione, devono possedere i requisiti di cui al comma 4, lettere a) o b) attraverso l’associazione o l’indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, del codice.