Articolo 96 Verifica triennale

1. Ai fini della verifica da effettuarsi entro il terzo anno di validità dell’attestazione ai sensi dell’articolo 84, comma 11, del codice, l’impresa sottoscrive apposito contratto con la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto di revisione non prima di novanta giorni dalla scadenza del previsto termine triennale e non oltre sessanta giorni prima di detta scadenza. Nel caso di rispetto dei termini di cui al precedente periodo, l’efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio; qualora non siano rispettati detti termini, l’efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica e comunque successivamente alla scadenza del triennio.

2. Qualora l’impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza di cui al comma 1, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

3. Nel caso in cui l’ANAC abbia disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione, l’impresa può sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA. La SOA che ha rilasciato l’attestazione originaria ha l’obbligo di trasferire la documentazione relativa all’impresa alla nuova SOA entro quindici giorni dalla richiesta.

4. La SOA nei sessanta giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. Qualora al quarantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione del contratto l’istruttoria non sia ancora conclusa, la SOA avvisa tempestivamente l’impresa dell’imminente scadenza del termine massimo fissato per il rilascio dell’attestazione, indicando le ragioni per la mancata conclusione e richiedendo eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria. Trascorso il termine di sessanta giorni, la SOA è tenuta a dichiarare l’esito della procedura.

5. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti all’articolo 85.

6. La verifica ha ad oggetto il mantenimento dei requisiti di capacità strutturale previsti agli articoli 81 e 88, nonché all’articolo 86, commi 3, lettere a) e c), 5, lettera a),7, 8, 9, 10, 11, 12 e all’articolo 99, commi 4 e 11. La verifica di congruità tra cifra d’affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all’articolo 86, comma 12, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra d’affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell’articolo 86, comma 12, con una tolleranza del cinquanta per cento. La cifra d’affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al cinquanta per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa in sede di contratto di verifica triennale. È consentito il ripianamento di eventuali perdite di esercizio risultanti dal bilancio depositato e la conseguente ricapitalizzazione da parte dei soci prima della sottoscrizione del contratto con la SOA. In tal caso, la verifica triennale non si intende superata qualora il requisito riferito al patrimonio netto positivo non sia confermato nel bilancio annuale successivamente depositato.

7. Dell’esito della procedura di verifica la SOA informa l’impresa e l’ANAC inviando all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, entro il termine di cui al comma 4, l’attestato revisionato o comunicando all’impresa e all’ANAC l’eventuale esito negativo; in quest’ultimo caso la SOA dichiara la decadenza dell’attestato a far data dalla scadenza indicata per la verifica triennale.

8. L’inosservanza dei termini e delle disposizioni del presente articolo comporta l’applicazione dell’articolo 77, comma 3, lettera f).