Art. 101 Documentazione nel caso di consorzio stabile

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, in caso di consorzio stabile stabilito nella Repubblica italiana, alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:

a) certificazione di qualità di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a); qualora non posseduta dal consorzio, deve essere posseduta da ciascuno dei consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione;

b) il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 188 del codice, deve essere dimostrato sia dal consorzio che da ciascuna delle consorziate mediante la presentazione dei documenti di cui all'articolo 100, comma 1, lettera b), e comma 2;

c) il possesso dei requisiti di ordine speciale deve essere dimostrato mediante la presentazione da parte del consorzio e/o delle consorziate dei documenti di cui all'articolo 100, comma 1, lettera c).

2. In caso di possesso, da parte del consorzio e da parte dei consorziati, della attestazione SOA per qualsiasi categoria e classifica, rilasciata da meno di cinque anni dalla data della domanda, la documentazione del possesso dei requisiti di ordine generale può essere soddisfatta tramite la produzione di copia conforme di detta attestazione SOA, nei limiti di validità di cui all'articolo 98, comma 1, secondo e terzo periodo, ad esclusione dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di cantiere ed ai responsabili di progetto, per i quali deve essere prodotta la documentazione di cui al comma 1, lettera b.2).]