Art. 124 Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, é subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo é costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse é applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del codice.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla fattispecie di cui all'articolo 133, comma 1-bis, del codice.

articolo da coordinare con l’art.26-ter del DL 69/2013 come convertito dalla L.98/2013, in vigore dal 21/08/2013, di conversione del DL 69-2013 che reintroduce l’istituto dell’anticipazione fino al 31/12/2015]