Art. 132 Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all'articolo 113 del codice

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Il garante assume l'obbligo di pagare al committente, a semplice richiesta scritta di quest'ultimo ed entro il termine di quindici giorni, le somme delle quali il committente si dichiari creditore nei confronti del contraente, nei limiti delle somme garantite.

2. La garanzia di cui all'articolo 113 del codice permane nei limiti previsti dall'articolo 135, comma 2, nel caso di attivazione della garanzia di subentro e si esercita per i crediti che la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore dichiari di avere nei confronti del contraente. ]