Art. 140 Anticipazione

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

2. Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni appaltanti erogano all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.

3. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alla fattispecie di cui all'articolo 133, comma 1-bis, del codice.

articolo da coordinare con l’art.26-ter del DL 69/2013 come convertito dalla L.98/2013, in vigore dal 21/08/2013, che reintroduce l’istituto dell’anticipazione fino al 31/12/2014, quindi prorogato al 31/12/2015 dal DL 192/2014 in vigore dal 31/12/2014, poi ulteriormente prorogato al 31/12/2016 ad opera della Legge di conversione 11-2015 in vigore dal 01/03/2015 NB il comma 3-bis del DL 192/2014 eleva l’anticipazione al 20% fino al 31/12/2015]