Art. 142 Ritardato pagamento

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati negli articoli 143 e 144 sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 133, comma 1, del codice.

2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 141, comma 9, del codice, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

3. Nel caso di concessione di lavori pubblici, per la quale il corrispettivo dei lavori consista nel diritto di gestire l'opera accompagnato da un prezzo ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del codice, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento.

4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve. ]