Art. 146 Inadempimento dell'esecutore

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'articolo 136, commi 4 e 5, del codice, può procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente ai sensi dell'articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto all'articolo 125, comma 5, del codice.

2. In caso di risoluzione del contratto, il verbale di accertamento tecnico e contabile previsto dall'articolo 138, comma 2, del codice, é redatto con le modalità indicate all'articolo 223.]