Art. 178 Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti

ABROGATO DALL'ART. 27 DEL DM MIT 49/2018, IN VIGORE DAL 30/05/2018

[1. Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante dal quadro economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni:

a) lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;

b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11;

c) allacciamenti ai pubblici servizi;

d) maggiori lavori imprevisti;

e) adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;

f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi;

g) spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;

h) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;

i) spese per commissioni giudicatrici;

l) spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4;

m) spese per collaudi;

n) imposta sul valore aggiunto, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge;

o) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte.

2. Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle lettere a), d) e g), é necessaria l'autorizzazione delle stazioni appaltanti.]