Art. 211 Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 codice civile.

2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento.

3. É consentito l'utilizzo di programmi informatizzati tali da garantire l'autenticità e l'integrità delle scritture contabili; in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 183.

4. Il registro di contabilità é numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile. ]