Art. 229 Certificato di collaudo

1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, indicando puntualmente:

- il titolo dell'opera o del lavoro;

- la località e la provincia interessate;

- la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;

- il quadro economico recante gli importi autorizzati;

- l'indicazione dell'esecutore;

- il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;

- il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe;

- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;

- la data e gli importi riportati nel conto finale;

- l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;

- la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;

- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;

b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare);

c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);

d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilità dell'opera;

e) la certificazione di collaudo.

2. Nella certificazione l'organo di collaudo:

a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;

b) determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;

c) dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo da liquidare all'esecutore;

d) attesta la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.

3. Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore é tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.