Art. 240 Scavo archeologico, restauro e manutenzione

ABROGATO DALL'ART. 27 DEL DM BENI CULTURALI N.154/2017, IN VIGORE DAL 11/11/2017

[1. I lavori di cui al presente titolo si articolano nelle seguenti tipologie:

a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;

b) restauro e manutenzione dei beni immobili di interesse archeologico, storico ed artistico;

c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico.

2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonché dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo.

3. I contenuti qualificanti e le finalità della manutenzione e del restauro sono definiti all'articolo 29, commi 3 e 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Gli interventi sui beni del patrimonio culturale sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici e sono eseguiti secondo i tempi, le priorità e le altre indicazioni derivanti dall'applicazione del metodo della conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono il documento preliminare sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosità territoriale e della vulnerabilità, delle risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attività di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per il patrimonio archeologico il documento preliminare illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche.]