Art. 244 Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

ABROGATO DALL'ART. 27 DEL DM BENI CULTURALI N.154/2017, IN VIGORE DAL 11/11/2017

[1. Il progetto esecutivo, ove redatto ai sensi dell'articolo 203, comma 2, del codice, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori. Sono documenti del progetto esecutivo:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) piano di sicurezza e di coordinamento;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

l) capitolato speciale di appalto.

2. Il progetto esecutivo, se posto a base di gara, é redatto secondo quanto indicato al comma 1, e comprende, oltre ai documenti ivi elencati, anche lo schema di contratto.]