Art. 277 Consorzi stabili per servizi e forniture

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Ai consorzi stabili per servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 1 e 4.

2. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture é valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

3. Per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori. ]