Art. 280 Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Per i contratti relativi a servizi e forniture di importo pari o superiore a un milione di euro, il progettista o i progettisti risultati vincitori di una gara di progettazione o di un concorso di progettazione devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per tutta la durata della prestazione e sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 322. La garanzia é prestata per un massimale non inferiore al venti per cento dell'importo dei servizi e della forniture per cui si é effettuata la progettazione, con il limite di 500.000 euro. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

2. La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 112, comma 6, del codice, può stabilire di sottoporre a verifica il progetto. In tal caso la verifica é effettuata nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 45 e 52, in quanto compatibili.

3. La verifica di cui al comma 2 può essere effettuata dagli uffici delle singole stazioni appaltanti individuati secondo gli ordinamenti delle stesse.

4. Gli esiti delle verifiche sono riportati nell'atto di validazione del progetto redatto secondo le modalità di cui all'articolo 55.

5. Il soggetto incaricato della verifica di cui al presente articolo risponde, ai sensi dell'articolo 56, a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato.

6. Dalla data di accettazione dell'incarico, il soggetto incaricato dell'attività di verifica deve essere munito delle garanzie aventi le caratteristiche indicate nel bando da ciascuna stazione appaltante. ]