Art. 293 Individuazione delle offerte anormalmente basse e aggiudicazione

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Conclusa l'asta, la stazione appaltante, dopo aver effettuato la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli articoli 86, 87 e 88, del codice, secondo quanto previsto dall'articolo 284, procede all'aggiudicazione provvisoria, tenuto conto delle risultanze della fase di gara antecedente all'asta elettronica nonché dei verbali prodotti in automatico dal sistema informatico; successivamente la stazione appaltante procede all'aggiudicazione definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice. La stazione appaltante ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse, per il calcolo di cui all'articolo 86, comma 1, del codice prende in considerazione l'ultimo rilancio presentato dai concorrenti ammessi o la prima offerta ammessa qualora il concorrente non abbia formulato una nuova offerta. ]