Art. 295 Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, le stazioni appaltanti possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle condizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, nel rispetto dell'articolo 77 del codice e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure.

2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 85 del codice e all'articolo 288, all'articolo 291, comma 1, lettere d) ed e), e comma 3, e all'articolo 292, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del presente regolamento.

3. Alle procedure interamente gestite con sistemi telematici si applicano le disposizioni di cui agli articoli 289, 290, 293 e 294.

4. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti previsto dall'articolo 48, comma 1, del codice, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare il sorteggio di cui al predetto articolo 48, comma 1, del codice di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell'elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara.

5. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di user ID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema.

6. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

7. Successivamente alla scadenza del termine di ricezione delle offerte, si esaminano dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all'esito delle detta attività, l'eventuale offerta tecnica e successivamente l'offerta economica.

8. Al termine delle attività di esame e valutazione delle offerte, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria.

9. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. ]