Art. 2 Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Le disposizioni della parte II, titolo IV (modalità tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali) del presente regolamento si applicano unicamente ai contratti disciplinati dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice. Ai predetti contratti si applicano altresì, in quanto non derogate dalla disciplina dettata nella parte II, titolo III, capo IV, del codice, le disposizioni del presente regolamento:

a) della parte I, (disposizioni comuni);

b) della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione);

b-bis) dell'articolo 14, intendendosi il richiamo ivi contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli articoli 5 e 6 dell'allegato XXI al codice; lettera introdotta dall’art. 15, lett.a), del DL 13 maggio 2011 n. 70, in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011

c) dell'articolo 48, comma 3;

d) della parte II, titolo III (sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori);

e) della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione e selezione delle offerte);

f) della parte II, titolo VI (garanzie e sistema di garanzia globale);

g) della parte II, titolo VII (il contratto);

h) della parte II, titolo XI (lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale);

i) della parte III, (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari);

l) della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni).

2. Ai sensi dell'articolo 180, comma 1, del codice, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni del presente regolamento che trovano applicazione con riguardo:

a) alla parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori);

b) alla parte II, titolo IX (contabilità dei lavori);

c) alla parte II, titolo X (collaudo dei lavori).]