Art. 318 Verifica di conformità definitiva e relativi avvisi

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento ed il direttore dell'esecuzione, se la verifica di conformità é effettuata da soggetto diverso dal direttore dell'esecuzione. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire.

2. Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo. ]