Art. 327 Requisiti

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Gli operatori economici devono possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del codice.

[2. La stazione appaltante provvede in relazione ad ogni singolo contratto all'individuazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale necessari alla partecipazione alle procedure di acquisizione di servizi e forniture di cui al presente capo in ragione della natura e dell'importo del contratto. I suddetti requisiti sono individuati dalla stazione appaltante secondo criteri di semplificazione rispetto alle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del codice.] (comma non ammesso al visto della Corte dei conti e rettificato con Errata Corrige in G.U. 15/12/2010, n.292)]