Art. 329 Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Il presente capo disciplina i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi da parte della stazione appaltante ai sensi degli articoli 5, comma 5, lettera h), e 125, comma 14, del codice.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo e nell'articolo 125 del codice si applicano, ove compatibili, le disposizioni della parte IV, titoli I, II, III e IV, del presente regolamento.]