Art. 344 Programmazione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione

ABROGATO DALL'ART. 25 DEL DM AFFARI ESTERI 192/2017, IN VIGORE DAL 04/01/2018

[1. La programmazione dei lavori, servizi e forniture in attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per i quali il Ministero degli affari esteri svolge, direttamente o per il tramite delle ambasciate, il compito di stazione appaltante, è articolata secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49. In relazione alla necessità di definizione degli accordi con i paesi beneficiari possono essere inserite nella programmazione anche solo le indicazioni delle risorse disponibili per i programmi di intervento.

2. Qualora l'accordo di attuazione di una specifica iniziativa di cooperazione stipulato tra l'Italia ed il paese beneficiario preveda che il paese beneficiario svolga il compito di stazione appaltante, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi o forniture possono seguire la normativa locale o quella adottata nel paese beneficiario dalla Commissione europea o dagli organismi internazionali di cui l'Italia è membro. In tal caso lo stesso accordo definisce le modalità dei controlli e delle autorizzazioni da parte dell'autorità italiana, per garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice e l'osservanza del divieto di utilizzo, direttamente e indirettamente, del lavoro minorile.]