Art. 346 Misure organizzative per la gestione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi agli interventi di cooperazione.

ABROGATO DALL'ART. 25 DEL DM AFFARI ESTERI 192/2017, IN VIGORE DAL 04/01/2018

[1. Per i singoli interventi è nominato un responsabile del procedimento che assicura, costantemente e direttamente, lo svolgimento dei compiti stabiliti nel codice e nel presente regolamento. Per i lavori ed i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, il responsabile del procedimento può essere coadiuvato da un tecnico di supporto anche locale.

2. Può essere nominato un solo responsabile del procedimento per più interventi da eseguirsi in aree limitrofe.

3. I lavori di modesta entità e complessità, o realizzati secondo tecniche costruttive elementari tipiche dei paesi in via di sviluppo fino ad un valore di 750.000 euro possono essere realizzati tramite organizzazioni non governative titolari del programma generale di intervento di cooperazione, avvalendosi di personale di adeguata professionalità e di materiali locali. La stazione appaltante prevede e quota tali lavori nel progetto e nel bando di gara relativi all'intervento di cooperazione.]