Art. 348 Direzione dei lavori relativi agli interventi di cooperazione

ABROGATO DALL'ART. 25 DEL DM AFFARI ESTERI 192/2017, IN VIGORE DAL 04/01/2018

[1. Il direttore dei lavori, se non presente costantemente sul sito della realizzazione, nomina obbligatoriamente assistenti di cantiere che seguano sul posto l'andamento dei lavori. Oltre alle funzioni esercitate secondo le disposizioni del presente regolamento, nei casi di somma urgenza il direttore dei lavori assume le decisioni necessarie per rimuovere situazioni di pericolo e salvaguardare la funzionalità del lavoro anche in deroga alle prescrizioni di progetto e ne ordina contestualmente l'attuazione. Delle decisioni assunte e dei lavori ordinati riferisce con le relative motivazioni in apposita perizia da inviare con la massima tempestività al responsabile del procedimento per la ratifica del proprio operato.

2. Il direttore del lavori può curare l'accettazione dei materiali e la registrazione dell'andamento dei lavori in via informatica, anche a distanza, mediante il supporto di rilevazioni e misure degli ispettori di cantiere presenti in loco, fermo restando la sua responsabilità per quanto riguarda la rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle disposizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.]