Art. 350 Adeguamento dei prezzi per i contratti relativi agli interventi di cooperazione

ABROGATO DALL'ART. 25 DEL DM AFFARI ESTERI 192/2017, IN VIGORE DAL 04/01/2018

[1. Per lavori disciplinati dal presente titolo, l'adeguamento del prezzo contrattuale consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato o diminuito di una percentuale da applicarsi nel caso in cui la dinamica dei prezzi del paese beneficiario, congiuntamente alle variazioni di cambio, rilevate, con le modalità di cui al comma 4, tra il 31 dicembre dell'anno di presentazione dell'offerta ed il 31 dicembre dell'anno precedente la data di richiesta di verifica di una delle due parti contraenti, incidano in senso negativo o positivo in percentuale superiore al dieci per cento sul valore del contratto. Oltre tale limite l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e null'altro pretendere in caso di prosecuzione delle opere.

2. L'incremento o il decremento per la quota parte eccedente il dieci per cento si applicano, una sola volta, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni semestre intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

3. L'adeguamento del prezzo contrattuale non si applica per la parte dei lavori eseguita in ritardo rispetto ai termini contenuti nel cronoprogramma dei lavori, se tale ritardo è imputabile all'esecutore.

4. L'incidenza della dinamica dei prezzi viene calcolata avvalendosi delle rilevazioni degli organismi a tal fine operanti nel paese beneficiario. Qualora nel Paese beneficiario siano assenti strumenti di rilevazione ufficiale della dinamica dei prezzi, la valutazione relativa ai singoli contratti è rimessa al responsabile del procedimento.

5. Ai lavori di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 133, commi 1-bis, e da 3 a 8, del codice.

6. Per l'adeguamento dei prezzi in relazione a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica, si applica l'articolo 115 del codice.]