Art. 355 Collaudo dei lavori presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri

ABROGATO DALL'ART. 25 DEL DM AFFARI ESTERI 192/2017, IN VIGORE DAL 04/01/2018

[1. Il collaudo dei lavori disciplinati dal presente titolo deve essere espletato con le modalità previste nel presente regolamento, in quanto applicabili, e deve essere concluso entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

2. Il responsabile del procedimento dispone, secondo la natura e la tipologia dei lavori, che il certificato di collaudo sia corredato anche dai certificati di collaudo statico delle strutture, di sicurezza degli impianti e di conformità alle norme di sicurezza e di prevenzioni di incendi, che possono essere rilasciati da soggetti pubblici o privati, con competenza legalmente riconosciuta nello Stato estero interessato dai lavori.]