Art. 357 Norme transitorie

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Le disposizioni della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione) sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del regolamento.

2. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo I (progettazione), non si applicano alle progettazioni i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di affidamento di progettazioni senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle progettazioni in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Alle suddette progettazioni continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo III, capo II, sezione I, II, III, e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Per le progettazioni in corso e per quelle bandite prima della data di entrata in vigore del regolamento, le stazioni appaltanti hanno facoltà di adeguare il progetto in conformità delle disposizioni della parte II, titolo II, capo I (progettazione).

3. Le disposizioni della parte II, titolo II, capo II, (verifica del progetto) non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato, alla data di entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

4. Le disposizioni della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte), titolo VI, capo I (garanzie), titolo VII (il contratto), non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli V, VII e VIII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

5. Le disposizioni della parte II, titolo VI, capo II (sistema di garanzia globale), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui gli inviti a presentare le offerte siano inviati a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il termine è prorogato di un anno ai sensi del DL 73/2012 in vigore dal 7/6/2012, fino al 8/06/2013, ai sensi del DL 73/2012 in vigore dal 7/6/2012 convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 119/2012 – termini ulteriormente prorogati, fino 30 giugno 2014 dal Decreto-Legge 69-2013 in vigore dal 22/06/2013, convertito senza ulteriori modificazioni dalla L 98/2013 in vigore dal 21/08/2013

6. Le disposizioni parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori), titolo IX (contabilità dei lavori), titolo X (collaudo dei lavori), non si applicano all'esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell’avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. comma così modificato dall’art. 15, lett.c), del DL 13 maggio 2011 n. 70, in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011

7. Le disposizioni della parte II, titolo XI (lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale), con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 247, non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo XIII del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Le disposizioni di cui all'articolo 247 riguardanti la verifica dei progetti dei beni del patrimonio culturale non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato, alla data di entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere continuano ad applicarsi le disposizioni contenute negli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

8 In relazione alla parte II, titolo XI, fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare di cui al comma 3 dell'articolo 201 del codice, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420.

9. Le disposizioni della parte III (contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari) non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Alle suddette procedure continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo IV e negli articoli 105 e 106, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

10. Le disposizioni della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari) e parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

11. Le disposizioni della parte VI (contratti eseguiti all'estero), non si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai contratti di cui alla parte VI, titolo I, del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo XIV del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000 nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno (ndr 05/12/2012) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5. Cessano di avere validità a decorrere dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno (ndr 05/12/2012) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le attestazioni relative alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, nonché le attestazioni relative alle categorie OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-bis, l’attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente regolamento. inizialmente alcune categorie non sono state ammesse al visto della Corte dei conti - comma così modificato dall’art. 15, lett.c), del DL 13 maggio 2011 n. 70, in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011. Il termine deve intendersi prorogato di ulteriori di centottanta giorni, fino al 05/12/2012, ai sensi del DL 73/2012 quindi sostituito dalla L. 119/2012, in vigore dal 31/07/2012, di conversione del DL 73/2012

12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all’allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all’allegato A annesso al presente regolamento. comma introdotto dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011

12-ter. Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Le attestazioni relative alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, rilasciate nella vigenza del d.P.R. n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno (ndr 05/12/2012) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all’articolo 61, commi 4 e 5. comma introdotto dalla L. 119/2012, in vigore dal 31/07/2012, di conversione del DL 73/2012

13. Le attestazioni relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 13, OS 14,] OS 18, OS 20, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la cui scadenza interviene nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente regolamento e la data di entrata in vigore dello stesso, si intendono prorogate fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento. (tra parentesi quadra le categorie non ammesse al visto della Corte dei conti

14. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell’impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A del presente regolamento, secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel medesimo allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. comma così modificato dall’art. 15, lett.c), del DL 13 maggio 2011 n. 70, in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011, poi sostituito dalla L. 119/2012 in vigore dal 31/07/2012 di conversione del DL 73/2012 - ai sensi del comma 3-bis dell’art.1 del DL 73/2012 introdotto dalla Legge di conversione n.119/2012 in vigore dal 31/07/2012, resta ferma la validità dei certificati di esecuzione dei lavori, con le percentuali corrispondenti alle categorie di lavorazioni ivi indicate, già riemessi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, 31/07/2012, nella formulazione vigente prima della data di tale data

14-bis. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000 sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all’allegato A del presente regolamento, attribuendo, in via convenzionale, l’importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate:

- categoria OS 3: 20 per cento;

- categoria OS 28: 40 per cento;

- categoria OS 30: 40 per cento.

I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del d.P.R. n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata: i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 12, in tutto o in parte riferiti alle barriere paramassi, fermaneve e simili, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 12-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 12-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 18, in tutto o in parte riferiti ai componenti per facciate continue, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 18-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 18-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 21, in tutto o in parte riferiti all’esecuzione di indagini geognostiche, sono riemessi nella categoria OS 20-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 21 per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 2, in tutto o in parte riferiti ai beni culturali mobili di interesse archivistico e librario, sono riemessi nella categoria OS 2-B di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 2-A per la rimanente quota, ove presente. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 7 di cui all’allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell’impresa interessata, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 8 di cui all’allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 7 per la rimanente quota. La riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del presente comma è effettuata secondo l’allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell’allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all’allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all’allegato B.1. comma introdotto dalla L. 119/2012, in vigore dal 31/07/2012, di conversione del DL 73/2012

15. A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno (ndr 05/12/2012) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i certificati di esecuzione dei lavori contenenti una o più delle categorie OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m.. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare le offerte siano stati inviati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono emessi dalle stazioni appaltanti, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, le categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, corrispondenti a quelle previste nel bando o nell'avviso o nella lettera di invito, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Qualora, nel quadro 1 dell'allegato B.1, sia presente la categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, dell'allegato B.1, sono indicate, in luogo della categoria OG 11 di cui all'allegato A del presente regolamento, le categorie specialistiche affidate, tra quelle individuate con gli acronimi OS 3, OS 5, OS 28 e OS 30 nell'allegato A del presente regolamento, di cui le lavorazioni della categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si compongono. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all’allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all’allegato A annesso al presente regolamento, secondo l’allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 5. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1. comma così modificato dall’art. 15, lett.c), del DL 13 maggio 2011 n. 70, in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011. Il termine deve intendersi prorogato di ulteriori di centottanta giorni, fino al 5/12/2012, ai sensi del DL 73/2012, in vigore dal 7/6/2012, convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 119/2012

16. Per trecentosessantacinque giorni (ndr fino al 04/12/2012) successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A. Per trecentosessantacinque giorni (ndr fino al 04/12/2012) successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie OG 10, OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, [OS 13, OS 14,] OS 18, OS 20, OS 21, di cui all’allegato A del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e OS 2 individuata ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata ai sensi del d.m. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal d.m. 24 ottobre 2001, n. 420, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigenza del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per effetto della disposizione di cui al comma 13. (categorie non ammesse al visto della Corte dei conti) comma così modificato dall’art. 15, lett.c), del DL 13 maggio 2011 n. 70, in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011. Il termine deve intendersi prorogato di ulteriori di centottanta giorni, fino al 04/12/2012, ai sensi del DL 73/2012, in vigore dal 7/6/2012, convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 119/2012

17. Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle categorie OG 10, OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 7, OS 8, [OS 11,] OS 12-A, OS 12-B, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21 e OS 35, di cui all’allegato A del presente regolamento, possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno (ndr 05/12/2012) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. (tra parentesi quadra le categorie non ammesse al visto della Corte dei conti) comma così modificato dall’art. 15, lett.c), del DL 13 maggio 2011 n. 70, in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011. Il termine deve intendersi prorogato di ulteriori di centottanta giorni, fino al 05/12/2012, ai sensi del DL 73/2012, in vigore dal 7/6/2012, convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 119/2012

18. In relazione all'articolo 47, comma 2, la verifica relativa ai lavori di cui alla lettera a), può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 46, comma 2; in relazione all'articolo 47, comma 3, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli uffici tecnici della stazione appaltante sono esentati dal possesso del sistema di controllo interno.

19. In relazione all’articolo 50, per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il requisito di cui al comma 1, lettera a), può essere anche riferito ad attività di progettazione, direzione lavori o collaudo ed il requisito di cui al comma 1, lettera b), può essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori o collaudo per un importo complessivo almeno pari a quello oggetto della verifica da affidare. comma così modificato dall'art. 12, comma 11, del DL 47/2014 come convertito dalla L 80/2014 in vigore dal 28/05/2014

19-bis. In relazione all'articolo 61, comma 6, fino al 31 luglio 2016, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile e' quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando. comma introdotto dalla L. 221/2012 in vigore dal 19/12/2012 di conversione del D.L. 179/2012, comma modificato dall'articolo 7, comma 4-bis, del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21.

20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 64, comma 2, le SOA si adeguano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, dandone comunicazione all'Autorità. In caso di inadempienza l'Autorità dispone la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 68.

21. In relazione all'articolo 66, comma 1, le SOA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano la propria composizione azionaria al divieto di partecipazione per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ff), dandone comunicazione all'Autorità.

21-bis. In relazione all’articolo 77, comma 6, fino al 30 giugno 2014, le percentuali ivi indicate, pari al venticinque per cento, sono aumentate al cinquanta per cento. comma introdotto dalla L. 119/2012, in vigore dal 31/07/2012, di conversione del DL 73/2012; successivamente prorogato dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 dalla L. 221/2012 in vigore dal 19/12/2012 di conversione del D.L. 179/2012 che modifica articolo 1, comma 3, lettera d), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73; il termine è stato prorogato al 30/06/2014 ad opera della L. 15/2014, in vigore dal 01/03/2014, di conversione del DL 150/2013 che modifica dell’art. 33-quinquies, comma 1, del DL 179/2012 che a sua volta modificava l'articolo 1, comma 3, lettera d), del DL 73/2012 che ha introdotto il presente comma

22. Le disposizioni di cui all’articolo 79, comma 17 e all'articolo 107, comma 2, si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno (ndr 05/12/2012) dalla data di entrata in vigore del regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, al centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. In relazione all'articolo 107, comma 2, nel suddetto periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999. [In relazione all’articolo 79, comma 21, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ivi previsto, ai fini del rilascio da parte delle SOA dell’attestazione di qualificazione nelle categorie di cui all’articolo 107, comma 2, per i requisiti di specializzazione richiesti per l’esecuzione dei lavori relativi alle medesime categorie si applica l’articolo 79.] periodo non ammesso al visto della Corte dei conti) (comma così modificato dall’art. 15, lett.c), del DL 13 maggio 2011 n. 70, in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011. Il termine deve intendersi prorogato di ulteriori di centottanta giorni, fino al 05/12/2012, ai sensi del DL 73/2012, in vigore dal 7/6/2012, convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 119/2012

23. In relazione all'articolo 87, in deroga a quanto previsto al comma 2, i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa.

24. In relazione agli articoli 88, commi da 2 a 7, e 104, commi 2 e 3, ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, la qualificazione SOA e la qualificazione a contraente generale mediante avvalimento si applicano a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno (ndr 05/12/2012) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. comma così modificato dall’art. 15, lett.c), del DL 13 maggio 2011 n. 70, in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011. Il termine deve intendersi prorogato di ulteriori di centottanta giorni, fino al 05/12/2012, ai sensi del DL 73/2012, in vigore dal 7/6/2012, convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 119/2012

25. In relazione all'articolo 89, entro trecentosessantacinque giorni (ndr entro il 04/12/2012) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità provvede ad individuare le informazioni che devono essere riportate nelle attestazioni di qualificazione. comma così modificato dall’art. 15, lett.c), del DL 13 maggio 2011 n. 70, in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011. Il termine deve intendersi prorogato di ulteriori di centottanta giorni, fino al 04/12/2012, ai sensi del DL 73/2012, in vigore dal 7/6/2012, convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 119/2012

26. Le disposizioni di cui all'articolo 97, comma 5, non si applicano alle domande di rilascio, rinnovo e cambio classifica dell'attestazione di qualificazione a contraente generale presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

27. In relazione all'articolo 100, comma 1, lettera c.2), fino al 31 luglio 2016, i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare l'esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui all'articolo 98, comma 1, del presente regolamento, secondo quanto prescritto dall'articolo 189, comma 5, del codice. il termine è stato prorogato al 31/12/2014 ad opera del DL 150/2013, in vigore dal 31/12/2013, convertito senza ulteriori modificazioni dalla Legge 27/02/2014 n. 15; termine ulteriormente prorogato al 31/12/2015 ad opera dell'art. 8, comma 9, DL 192/2014 in vigore dal 31/12/2014 non modificato in sede di conversione; quindi ulteriormente prorogato al 31/07/2016 ad opera del DL 210/2015 in vigore dal 30/12/2015

28. In relazione agli articoli 100, commi 2 e 3, 101, comma 2, e 102, comma 2, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale riferiti ai responsabili di progetto ed ai responsabili di cantiere delle imprese che, alla data di entrata in vigore del regolamento, risultano in possesso dell'attestazione di qualificazione a contraente generale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 98, comma 4.

29. In relazione all'articolo 248, comma 5, con riferimento ai lavori di cui alle categorie OS 2-A e OS 2-B, per la qualificazione in classifiche inferiori alla III, fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 29 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 182 del medesimo decreto, la direzione tecnica può essere affidata anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione rilasciati dall'autorità preposta alla tutela dei suddetti beni. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere definiti o individuati eventuali altri titoli o requisiti professionali equivalenti.

30. In relazione all'articolo 274, comma 1, secondo periodo, sino alla sottoscrizione dei protocolli di intesa, il responsabile del procedimento della stazione appaltante fornisce al responsabile del procedimento della centrale di committenza dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla fase di esecuzione del contratto, anche in relazione a quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni di cui al titolo IV.]