Art. 48 Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all'articolo 47, comma 1, nonché nei casi di carenza di organico, accertata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento, affida l'appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai seguenti soggetti:

a) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2. I predetti Organismi devono garantire l'assoluta separazione, sul piano tecnico, procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante l'accreditamento, l'applicazione di procedure che ne garantiscano l'indipendenza e l'imparzialità; i predetti Organismi devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione dell'intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I predetti Organismi di ispezione devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico; lettera così modificata dalla legge di conversione del DL 70/2011, Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011

b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:

1) ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni;

2) ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA); tale certificazione é emessa secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all'articolo 46, comma 2, in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico e procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l'applicazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti devono altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti esterni. I soggetti devono altresì impegnarsi, al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici può accertare, con controlli a campione, l'effettiva coerenza del sistema interno di controllo di qualità con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

2. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali ed inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice per opere a rete, i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice sono esentati dal possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001.

3. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici può accreditare gli Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e accertare per i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice il possesso di un sistema unitario di controllo di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alla verifica, attraverso strutture esterne previste dall'articolo 29, dell'allegato XXI, al codice.

4. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi avente ad oggetto la verifica, individuati dalla stazione appaltante come previsto all'articolo 50.]