Art. 58 Conferenza dei servizi

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. La conferenza di servizi si svolge per l'acquisizione dei pareri necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto. La conferenza di servizi procede, se espressamente richiesto, a nuovo esame del progetto dopo che siano state apportate le modifiche ritenute necessarie.

2. Contestualmente alla comunicazione della conferenza di servizi, le amministrazioni rendono disponibile il progetto, anche tramite via telematica, secondo le modalità stabilite da ciascuna amministrazione.

3. In caso di affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione sul progetto preliminare o concessione di lavori pubblici, la conferenza di servizi é convocata sulla base del progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto preliminare posto a base di gara. ]