Art. 75 Attività delle SOA

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 3, quarto periodo, del codice, la SOA, relativamente alle imprese alle quali ha precedentemente rilasciato l'attestazione ovvero per le quali ha sottoscritto un contratto per la qualificazione, qualora ritenga che altre SOA abbiano rilasciato alle medesime imprese attestazioni in modo non conforme alle disposizioni del presente titolo, richiede alle predette SOA, previo nulla osta dell'Autorità, la documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79.

2. Acquisiti la documentazione e gli atti richiesti, la SOA, effettuate le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti utilizzati per conseguire l'attestazione, ne informa l'Autorità ove riscontri il mancato rispetto delle disposizioni del presente titolo.

3. L'Autorità, entro sessanta giorni, sentiti la SOA richiedente, nonché la SOA e l'impresa della cui attestazione si tratta, valutato quanto rappresentato dalla SOA richiedente, sanziona, ai sensi dell'articolo 73, la SOA che ha rilasciato l'attestazione in carenza dei requisiti prescritti e dispone l'annullamento dell'attestazione dell'impresa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera m), del codice.

4. Qualora l'impresa non risponda alle richieste della SOA di cui al comma 1, la stessa informa l'Autorità che procede ai sensi dell'articolo 74, commi 1, 2 e 3.