Art. 85 Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale
1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
b) l'impresa affidataria può utilizzare:
1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nel limite massimo del trenta per cento di cui all'articolo 170, comma 1, per l'intero importo;
2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali non é prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, é decurtato della quota eccedente il trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento; il presente numero é stato annullato parzialmente dal d.P.R. 30/10/2013, in vigore dal 14/11/2013, nella parte in cui, nell’ipotesi di superamento dei limiti di subappalto del 30 e 40 per cento, limita l’utilizzabilità, ai fini della futura qualificazione, dei lavori subappaltati ad una percentuale non superiore al 10 per cento della categoria scorporabile
3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali é prescritta la qualificazione obbligatoria, per l'intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, é decurtato della quota eccedente il quaranta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento. il presente numero é stato annullato parzialmente dal d.P.R. 30/10/2013, in vigore dal 14/11/2013, nella parte in cui, nell’ipotesi di superamento dei limiti di subappalto del 30 e 40 per cento, limita l’utilizzabilità, ai fini della futura qualificazione, dei lavori subappaltati ad una percentuale non superiore al 10 per cento della categoria scorporabile
2. La SOA, nella attività di attestazione, é tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori, redatto secondo l'allegato B, non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui all'allegato A non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione é richiesta dalla SOA al soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA é tenuta a segnalare all'Autorità eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera f).
3. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.
4. Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell'articolo 176, comma 7, del codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall'articolo 40 del codice e dal presente capo, per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all'articolo 83, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all'affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all'Osservatorio con le modalità previste dall'articolo 8, comma 7.