Art. 89 Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA

1. L'Autorità provvede ad individuare, conformemente a quanto stabilito dal presente titolo, le informazioni che debbono essere riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all'articolo 78 e ai requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 79.

2. Le attestazioni devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio delle stesse.