Art. 8 Casellario informatico

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Il casellario informatico istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del codice é articolato in tre sezioni distinte, contenenti i dati relativi agli operatori economici per l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. La sezione relativa ai lavori é articolata in due subsezioni rispettivamente per le imprese qualificate SOA e non qualificate; in caso di contratti misti, i dati sono inseriti in tutte e tre le sezioni.

2. Nella subsezione del casellario relativa alle imprese qualificate SOA esecutrici di lavori pubblici sono inseriti, i seguenti dati:

a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b) generalità, compreso il codice fiscale, dei soggetti che hanno la rappresentanza legale, dei direttori tecnici e degli organi con potere di rappresentanza;

c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;

d) data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione;

e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l'attestazione;

f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell'ultima attestazione conseguita;

g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo a operai, tecnici, diplomati, titolari di diploma universitario, laurea, laurea breve;

h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni di locazione finanziaria e, suddivisi tra quelli con durata superiore e inferiore a cinque anni, dei canoni di noleggio a freddo, per attrezzatura tecnica, sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita;

i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;

l) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;

m) importo dei versamenti effettuati rispettivamente all'INPS, all'INAIL e alle casse edili in ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti;

n) stato di liquidazione o cessazione di attività;

o) procedure concorsuali pendenti;

p) episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

q) provvedimenti di condanna di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c), del codice;

r) provvedimenti di esclusione dalle gare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, adottati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

s) falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; il periodo annuale, ai fini dell'articolo 38, comma 1, lettera h), del codice, decorre dalla data di iscrizione nel casellario;

t) le sanzioni di cui all'articolo 74;

u) l'elenco dei direttori tecnici delle imprese attestate dalle SOA ai fini del rispetto dell'unicità di incarico prevista dall'articolo 87, comma 3;

v) le imprese ausiliate in possesso dell'attestato SOA, nonché l'elenco dei requisiti di cui all'articolo 79 messi a disposizione dell'impresa ausiliaria;

z) le certificazioni di qualità aziendali rilasciate dagli organismi di certificazione;

aa) violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

bb) falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la qualificazione di cui agli articoli 78, comma 5, e 79, comma 18;

cc) i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

dd) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono dall'Autorità ritenute utili ai fini della tenuta del casellario, compresa la scadenza del certificato del sistema di qualità aziendale.

I dati di cui alle lettere da a) a m), da u) a z), e bb) sono inseriti da parte delle SOA, secondo le modalità telematiche previste dall'Autorità; i dati di cui alla lettera bb) sono inseriti direttamente dall'Autorità nei casi di inerzia previsti agli articoli 78, comma 5, e 79, comma 18; i dati di cui alle lettere da n) a s), aa) e dd) sono inseriti, a cura dell'Autorità, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); i dati di cui alla lettera t) sono inseriti direttamente dall'Autorità; i dati di cui alla lettera cc) sono inseriti dall'Autorità a seguito di segnalazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Nella subsezione di cui al comma 2 sono inoltre inseriti i seguenti dati, secondo quanto previsto nel comma 7:

a) le comunicazioni dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), previste dall'articolo 7, commi 8 e 9, del codice;

b) i certificati dei lavori di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice;

c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti, di cui all'articolo 49, comma 2, del codice;

d) le comunicazioni, di cui all'articolo 63, comma 4, da parte degli organismi di certificazione;

e) le attestazioni, trasmesse dalle SOA ai sensi degli articoli 70, comma 6, e 77, comma 7;

f) le certificazioni e attestazioni di cui all'articolo 84;

g) i certificati di lavori di cui all'articolo 86, comma 7, trasmessi dalle SOA, ai sensi dell'articolo 83, comma 6;

h) le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese di cui al comma 6.

I dati di cui alle lettere a), b) e h) sono inseriti nel casellario informatico dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); i dati di cui alla lettera c) sono inseriti, a cura dell'Autorità, a seguito di trasmissione delle dichiarazioni da parte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); i dati di cui alla lettera d) sono inseriti, a cura dell'Autorità, a seguito di segnalazione da parte degli organismi di certificazione; i dati di cui alle lettere e) e g) sono inseriti dalle SOA; i dati di cui alla lettera f) sono inseriti dalla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri.

4. Per le imprese non qualificate, esecutrici di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, nonché per i fornitori di prodotti e per i prestatori di servizi, rispettivamente nella subsezione relativa alle imprese non qualificate esecutrici di lavori pubblici, nella sezione relativa ai fornitori di prodotti, nella sezione relativa ai prestatori di servizi, sono inseriti, a cura dell'Autorità, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i dati di cui al comma 2, lettere a), b), n), o), p), q), r), s), z), aa), bb) e cc), nonché i dati di cui al comma 3, lettera c). Per i servizi e le forniture di importo superiore a 150.000 euro sono altresì inseriti, nelle rispettive sezioni, i dati di cui al comma 3, lettera a). Sono altresì inserite tutte le altre notizie riguardanti i predetti operatori economici che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, forniture e servizi, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tutela del casellario.

5. Le imprese qualificate per i lavori sono tenute a comunicare all'Osservatorio, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 78.

6. Per le imprese qualificate per i lavori, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), inviano dopo la presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero dopo la risoluzione o il recesso, una relazione dettagliata all'Osservatorio sul comportamento dell'esecutore e dei subappaltatori, redatta secondo la scheda tipo definita dall'Autorità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Tale relazione é predisposta dal responsabile del procedimento, eventualmente integrata con ulteriori valutazioni espresse dalla stazione appaltante, ed é trasmessa entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ovvero entro sessanta giorni dalla risoluzione del contratto o dal recesso dal contratto.

7. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri e le SOA, nell'ambito delle rispettive competenze individuate al comma 3, ultimo periodo, inseriscono nel casellario informatico, secondo le modalità telematiche previste dall'Autorità:

a) i certificati dei lavori di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), del codice entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore;

b) le dichiarazioni di cui all'articolo 49, comma 2, del codice, trasmesse dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ovvero, in caso di mancata aggiudicazione, entro trenta giorni dal provvedimento conclusivo della procedura;

c) le certificazioni per i lavori eseguiti all'estero, di cui all'articolo 84, entro trenta giorni dalla ricezione da parte della competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri della certificazione di cui all'articolo 84, comma 3;

d) i certificati di cui all'articolo 86, comma 7, entro trenta giorni dal rilascio dell'attestazione da parte della SOA;

e) le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese esecutrici di cui al comma 6, nel termine ivi previsto;

f) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera a), nei termini previsti dal codice;

g) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d), segnalate da parte degli organismi di certificazione nei termini previsti dall'articolo 63, comma 4;

h) le attestazioni di cui al comma 3, lettera e), nei termini previsti dagli articoli 70, comma 6, e 77, comma 7.

8. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, del codice. Inoltre, l'operatore economico può produrre l'originale o copia autentica del documento direttamente all'Autorità, che, previa verifica della sua autenticità, ne dispone l'inserzione nel casellario.

9. Nel casellario sono inseriti i provvedimenti relativi alle sanzioni, alle sospensioni e alle pronunce di decadenza previste dall'articolo 73 nei confronti delle SOA.

10. Fermo quanto previsto dal successivo comma 11, i dati aggregati del casellario sono resi pubblici a cura dell'Osservatorio e sono a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per l'individuazione degli operatori economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché delle SOA per lo svolgimento dell'attività di attestazione e di verifica e controllo.

11. Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti gli operatori economici e le SOA contenute nel casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente, fatte salve le segnalazioni cui devono provvedere i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).

12. Per l'inserimento dei dati nel casellario, l'Autorità assicura, in relazione alle specifiche caratteristiche e circostanze, la partecipazione al procedimento secondo le disposizioni della legge n. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. ]