Art. 97 Domanda di qualificazione a contraente generale

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Le attività del Sistema di qualificazione dei contraenti generali di cui all'articolo 186, comma 1, del codice, disciplinate nel presente titolo e riferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono svolte dalla competente struttura individuata nel regolamento di organizzazione del Ministero.

2. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera nn), secondo periodo, che intendono ottenere la qualificazione a contraente generale per le classifiche di cui all'articolo 186, comma 3, del codice, presentano la relativa domanda, unitamente alla documentazione dei requisiti necessari per la classifica di qualificazione richiesta, descritta negli articoli da 100 a 103, e all'attestato del versamento degli oneri di cui al comma 5, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzate, ovvero recapitata a mano, ovvero mediante posta certificata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La domanda deve essere compilata su modello conforme all'allegato E; la domanda deve essere datata e recare la sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa in ciascuna pagina. Parimenti, il legale rappresentante deve dichiarare sotto la propria responsabilità i documenti allegati, specificando per ciascuno di essi il numero delle pagine costituenti il documento, ciascuna delle quali deve recare, in calce, la sigla del legale rappresentante e l'indicazione della data in cui detta sigla é stata apposta. Alla domanda, pena il non rilascio dell'attestazione, l'impresa allega la copia su supporto informatico della documentazione presentata, autenticata con firma digitale, con formati di memorizzazione stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e resi noti sul sito informatico istituzionale del Ministero.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua i controlli di cui all'articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e provvede, nel caso di dichiarazioni mendaci, agli adempimenti di cui all'articolo 76 del medesimo decreto. Il termine di tre mesi di cui all'articolo 192, comma 2, del codice, decorre dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'ipotesi di incompletezza. Ricevuta la domanda, é verificata la completezza della medesima e della documentazione allegata. Nel caso di verifica positiva dei contenuti della domanda e della allegata documentazione, all'impresa viene data comunicazione dell'apertura del procedimento amministrativo, con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dei dati di riferimento dello stesso (dislocazione dell'ufficio, numero telefonico, numero di telefax e indirizzo di posta elettronica). Il termine di tre mesi di cui all'articolo 192, comma 2, del codice, decorre, in caso di verifica positiva, dalla data di ricevimento della domanda di qualificazione. Nel caso di incompletezza della domanda e/o della documentazione ne viene data comunicazione all'impresa, ai fini dell'integrazione. In tal caso, il termine di tre mesi decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.

4. I dati sensibili acquisiti nell'ambito del procedimento di qualificazione del contraente generale sono trattati esclusivamente nell'ambito dell'ufficio, e conservati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati, adottando idonee misure di sicurezza per prevenire eventi lesivi della riservatezza.

5. Ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettera e), del codice, l'allegato C - parte II, definisce i criteri per la determinazione degli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale.]