Art. 99 Procedimento per il rinnovo dell'attestazione

ABROGATO DALL'ART. 217 DEL DLGS 50/2016, IN VIGORE DAL 19/04/2016

[1. Almeno novanta giorni prima della scadenza della validità della attestazione di cui all'articolo 98, il contraente generale deve presentare l'istanza contenente la richiesta di rinnovo della attestazione, con le modalità di cui all'articolo 97.

2. Il procedimento di rinnovo della attestazione viene svolto secondo le modalità di cui all'articolo 98. Ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo di rinnovo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 97, comma 3.]