Art. 192 comma 1 - ANAC LINEE GUIDA N. 7 (Determinazione 20 settembre 2017 n. 951) ELENCO PA CHE OPERANO CON SOCIETA IN HOUSE

«Istituzione dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall’art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. »

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2017)

[in vigore dal 7-11-2017]



[Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017

Aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017]



Sommario

1. OGGETTO

2. CONTENUTO DELL’ELENCO

3. SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

5. AVVIO DEL PROCEDIMENTO

6. LA VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 5 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E AGLI ARTT. 4 E 16 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

7. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI

8. LA CANCELLAZIONE DALL’ELENCO

9. ENTRATA IN VIGORE



1. OGGETTO

1.1 Le presenti linee guida disciplinano il procedimento per l’iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii (di seguito “Codice dei contratti pubblici”) delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all’art. 5 del Codice dei contratti pubblici (di seguito, “Elenco”) e hanno carattere vincolante.



2. CONTENUTO DELL’ELENCO

2.1 L’Elenco contiene le seguenti informazioni:

a) Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore (controllante o controllanti)

b) Codice fiscale

c) Sede

d) Organismo in house nei cui confronti si vogliono operare affidamenti diretti:

1. Denominazione

2. Codice fiscale

3. Atto deliberativo di costituzione/acquisto partecipazioni (data e tipologia di atto)

4. Forma giuridica

5. Stato dell’organismo in house (in attività, in liquidazione, etc.)

6. Sede legale

7. Oggetto sociale

8. Settori di attività

9. Detenzione di quote di partecipazione nell’organismo (quote di partecipazione diretta e indiretta e, in questo caso, indicazione della «società tramite»)

10. Presenza di partecipazioni private prescritte da norme di legge

11. Indici della presenza del controllo analogo di cui all’ art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero all’art. 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica):

- Presenza di rappresentanti negli organi di governo dell’organismo in house (nominativo – codice fiscale – inizio e fine incarico – compensi)

- Clausole statutarie

- Patti parasociali

12. Clausola statutaria che impone che più dell’80% del fatturato sia svolto in favore dell’ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società partecipata.

E) denominazione delle amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori che in presenza dei presupposti previsti dall’ art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, hanno manifestato l’intenzione di operare affidamenti diretti all’organismo in house controllato dal soggetto iscritto nell’Elenco, in forza di un controllo orizzontale, invertito o a cascata

f) data di presentazione della domanda

g) estremi del provvedimento di iscrizione nell’Elenco

h) estremi del provvedimento di accertamento negativo

i) estremi del provvedimento di cancellazione dall’Elenco.



3. SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO

3.1 Sono tenuti a richiedere l’iscrizione nell’Elenco le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi.

3.2 Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo degli ambiti ottimali istituiti o designati ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, devono richiedere l’iscrizione nell’Elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti ai sensi del comma 1-bis del citato art. 3-bis.



4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 La domanda di iscrizione è presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente.

4.2 Nel caso di controllo a cascata (art. 5, comma 2, del Codice dei contratti pubblici), invertito o orizzontale (art. 5, comma 3, del Codice dei contratti pubblici), la domanda di iscrizione dovrà contenere tutte le informazioni utili a dimostrare il controllo analogo sull’organismo in house.

4.3 Nel caso in cui il controllo su un organismo in house sia esercitato congiuntamente da più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, del Codice dei contratti pubblici, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all’iscrizione.

4.4 La domanda è presentata in modalità telematica accedendo al sito web dell’Autorità ed utilizzando l’apposito applicativo reso disponibile on line.

4.5 L’Autorità acquisisce d’ufficio le informazioni richieste nella domanda di cui al punto 4.4. già contenute nelle proprie banche dati o disponibili presso altre banche dati detenute da altre pubbliche amministrazioni. Le informazioni non disponibili attraverso l’accesso alle predette banche dati sono comunicate all’Autorità dai soggetti istanti mediante l’applicativo on line di cui al punto 4.4.

4.6 Delle domande pervenute sarà data evidenza nell’Elenco con indicazione della data di presentazione.



5. AVVIO DEL PROCEDIMENTO

5.1 I procedimenti per l’iscrizione nell’Elenco sono avviati secondo l’ordine di ricezione della domanda.

5.2 Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione è avviato il procedimento per l’accertamento dei requisiti di iscrizione. Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni decorrenti dall’avvio dello stesso. Tale termine è sospeso nel caso di approfondimenti istruttori o richieste di integrazione documentale. In ogni caso il procedimento istruttorio deve concludersi entro 180 giorni dalla data di avvio dello stesso. Di tali termini è data comunicazione ai soggetti richiedenti mediante l’applicativo di cui al punto 4.4; le date di avvio e di conclusione del procedimento sono pubblicate nell’Elenco.

5.3 In fase di prima applicazione delle presenti linee guida, l’Autorità si riserva la possibilità di dare avvio ai procedimenti di verifica del possesso dei requisiti per l’iscrizione nell’Elenco con modalità e tempi che saranno resi noti con successive comunicazioni, in modo da consentire lo svolgimento delle attività compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili. Resta fermo che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all’organismo in house, così come prescritto dall’art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

5.4 All’esito positivo delle verifiche, effettuate secondo le modalità e i criteri indicati nel punto 6, l’ufficio competente dispone l’iscrizione nell’Elenco dandone comunicazione al soggetto richiedente. A partire da tale data, i riferimenti relativi all’iscrizione nell’Elenco sono riportati negli atti di affidamento all’organismo in house (determina a contrarre, contratto, convenzione, ecc.).

5.5 Nel caso in cui accerti la carenza dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione, l’Autorità comunica al soggetto richiedente le risultanze istruttorie, indicando gli elementi ritenuti carenti e invitando lo stesso a far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. Con le controdeduzioni, il soggetto interessato può impegnarsi a eliminare la causa ostativa all’iscrizione medesima nel termine massimo di 60 giorni dall’invio delle controdeduzioni. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dall’invio della comunicazione delle risultanze istruttorie fino alla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle controdeduzioni o per l’eliminazione della causa ostativa all’iscrizione. L’Autorità, esaminata la documentazione acquisita agli atti, può:

a) riscontrare la sussistenza dei requisiti di legge e, per l’effetto, disporre l’iscrizione nell’Elenco, dandone comunicazione al soggetto richiedente;

b) riscontrare l’assenza dei requisiti di legge e, per l’effetto, disporre il diniego di iscrizione nell’Elenco.

5.6 Il provvedimento finale di accertamento negativo dei requisiti di legge che devono essere posseduti per l’iscrizione nell’Elenco è comunicato al soggetto istante e indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Esso indica, altresì, il termine e la possibilità di impugnazione innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa. Gli estremi del provvedimento di accertamento negativo sono pubblicati nell’Elenco.

5.7 Il provvedimento di accertamento negativo comporta l’impossibilità di operare mediante affidamenti diretti nei confronti dello specifico organismo in house oggetto di verifica. Avverso i pregressi affidamenti diretti di appalti e concessioni, l’Autorità può esercitare i poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del Codice dei contratti pubblici. Il provvedimento di accertamento negativo non preclude la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, ovvero, una volta venuti meno gli elementi ostativi che sono alla base del provvedimento medesimo.



6. LA VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 5 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E AGLI ARTT. 4 E 16 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

6.1 L’Ufficio competente valuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016 ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore richiedente.

6.2 L’Ufficio competente accerta, mediante l’esame dell’atto costitutivo e dello statuto della società partecipata, che la stessa abbia come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del D.lgs. 175/2016.

6.3 Ai fini della verifica dell’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, sulla persona giuridica di cui trattasi, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l’Autorità accerta la sussistenza in capo agli stessi di poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, previsti in specifiche disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali.

6.3.1 Possono essere individuati tre diverse modalità temporali di controllo da considerarsi cumulative:

a) un «controllo ex ante», esercitabile, ad esempio, attraverso:

• la previsione, nel documento di programmazione dell’amministrazione aggiudicatrice, degli obiettivi da perseguire con l’in house providing, anche mediante l’utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;

• la preventiva approvazione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite, ecc.

B) un «controllo contestuale», esercitabile, ad esempio, attraverso:

• la richiesta di relazioni periodiche sull’andamento della gestione;

• la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;

• la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell’organismo in house;

• la previsione di controlli ispettivi;

• il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l’utenza.

C) un «controllo ex post», esercitabile, ad esempio, in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall’organismo in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

6.3.2 A titolo esemplificativo, sono considerati idonei a configurare il controllo analogo anche gli elementi di seguito indicati:

a) il divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

b) l’attribuzione all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore del potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo;

c) l’attribuzione all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore dei poteri di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione dell’organigramma dell’organismo partecipato e sulle sue modifiche o di un parere vincolante in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell’oggetto sociale;

d) il vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti;

e) la disciplina precisa e puntuale dell’esercizio del controllo da parte del socio pubblico.

6.3.3 La sussistenza del requisito del controllo analogo è accertata dall’Autorità attraverso una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso, mediante l’esame degli atti costituitivi, degli statuti e dei patti parasociali degli organismi coinvolti. L’onere della prova è posto a carico dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco o a richiesta dell’Autorità, deve indicare gli elementi da cui si desume la sussistenza del controllo analogo e la relativa documentazione probatoria.

6.3.4 L’Autorità può richiedere ulteriore documentazione utile, quale - a titolo esemplificativo – delibere assembleari, determinazioni dell’organo amministrativo, contratti di affidamento, documenti di programmazione, ecc., laddove ritenuti utili per la completezza dell’istruttoria.

6.3.5 Tenuto conto delle diverse forme di controllo analogo individuate dall’art. 5 del Codice dei contratti pubblici, l’Autorità esegue le seguenti verifiche:

a) in caso di in house «a cascata», (l’amministrazione A controlla un soggetto in house B che a sua volta controlla l’organismo in house C – A concede affidamento diretto a C), l’Autorità verifica la sussistenza del controllo analogo di A su B e di B su C al fine di consentire l’iscrizione nell’Elenco di A come amministrazione che concede affidamenti diretti a C;

b) in caso di in house «verticale invertito» o «capovolto» (A controlla B che è un’amministrazione aggiudicatrice - B concede un affidamento diretto ad A), le verifiche da svolgere ai fini dell’iscrizione nell’Elenco sono le medesime previste per l’in house diretto;

c) in caso di in house «orizzontale» (A controlla sia B che C – B concede un affidamento diretto a C), i requisiti dell’in house sono controllati sia con riferimento al rapporto tra A e B che al rapporto tra A e C.

D) in caso di controllo congiunto, è verificata la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 5, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

6.4 L’Ufficio competente accerta, mediante l’esame dell’atto costitutivo dell’organismo partecipato, l’assenza di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge. In tali casi eccezionali, l’Autorità accerta che la partecipazione di soggetti privati prescritta da norme di legge non comporti controllo, poteri di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sull’organismo in house, compiendo le medesime verifiche descritte per la valutazione della sussistenza del controllo analogo.

6.5 L’Ufficio competente accerta che lo statuto dell’organismo partecipato preveda che oltre l’80% del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale dell’organismo in house.

6.6 Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, l’accertamento in merito alla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nell’Elenco è effettuato tenuto conto delle particolari disposizioni normative applicabili al caso concreto.



7. COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI

7.1 L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore iscritto nell’Elenco deve tempestivamente comunicare all’Autorità, mediante l’applicativo on line, ogni circostanza sopravvenuta idonea a incidere sui requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione nell’Elenco. In caso di inerzia e/o ritardo dell’ente istante a comunicare le variazioni circa la composizione del controllo analogo congiunto, l’Ufficio può procedere alle variazioni anche su iniziativa degli altri enti partecipanti alla compagine che esercita il controllo analogo congiunto sull’organismo in house.

7.2 La corrispondenza tra l’Autorità e l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore è effettuata esclusivamente tramite l’applicativo on line e, ove necessario, mediante posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.



8. LA CANCELLAZIONE DALL’ELENCO

8.1 La conoscenza della carenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco, in qualsiasi modo acquisita da parte dell’Autorità, anche all’esito di controlli periodici a campione sugli iscritti, comporta l’avvio di un procedimento finalizzato ad accertare il mantenimento o la perdita delle condizioni necessarie per l’iscrizione.

8.2 Il procedimento di cui al punto 8.1 è avviato anche laddove l’Autorità o gli altri enti preposti alla vigilanza sulle società a partecipazione pubblica accertino il mancato rispetto, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori e degli organismi in house nello svolgimento della propria attività, delle disposizioni contenute nell’art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero negli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016.

8.3 L’Autorità comunica all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore interessato l’avvio del procedimento di cancellazione, invitando lo stesso a far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

8.4 Con le controdeduzioni, il soggetto interessato può impegnarsi a eliminare la causa ostativa all’iscrizione nel termine massimo di 60 giorni dall’invio delle controdeduzioni.

8.5 Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni. Tale termine è sospeso dall’invio della comunicazione di avvio fino alla scadenza dei termini assegnati per la presentazione delle memorie e per l’eliminazione della causa ostativa. Il procedimento è sospeso, altresì, per una sola volta e al massimo per 30 giorni, in caso di approfondimenti istruttori o di richiesta di integrazione documentale.

8.6 L’Autorità, esaminata la documentazione acquisita agli atti, può:

a) disporre il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco, dandone comunicazione al soggetto interessato;

b) adottare il provvedimento finale di cancellazione.

8.7 Il provvedimento finale di cancellazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Esso indica, altresì, il termine e la possibilità di impugnazione dello stesso innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa. Gli estremi del provvedimento di cancellazione sono pubblicati nell’Elenco.

8.8 Dalla data di cancellazione dall’Elenco, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore non può effettuare nuovi affidamenti diretti in favore dello specifico organismo in house oggetto di accertamento. Avverso i pregressi affidamenti diretti di appalti e concessioni, l’Autorità può esercitare i poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del Codice dei contratti pubblici.



9. ENTRATA IN VIGORE

9.1 Le presenti linee guida entrano in vigore il giorno successivo alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

9.2 A partire dal 30 ottobre 2017 i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all’Autorità la domanda di iscrizione nell’Elenco e, a far data da tale momento, la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l’affidamento in house. La mancata trasmissione all’Autorità delle informazioni o dei documenti richiesti con l’applicativo on line di cui al punto 4.4, oppure, richiesti dagli Uffici in corso di istruttoria, o la trasmissione di informazioni o documenti non veritieri da parte dei soggetti di cui al punto 3, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 213, comma 13, del Codice dei contratti pubblici.

9.3 Fino alla data di cui al punto 9.2 i soggetti di cui al punto 3 possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 e dell’art. 192 del Codice dei contratti pubblici.



Il Presidente Raffaele Cantone

Depositate presso la Segreteria del Consiglio in data 28 settembre 2017

Il Segretario Maria Esposito

Relazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Determinazione ANAC n. 951 del 20/09/2017 in vigore)

In occasione dell’entrata in vigore del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, l’Autorità ha ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento delle Linee guida n. 7, recanti «Istituzione dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall’art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50», al fine di tener conto delle modifiche normative apportate dal citato d.lgs. 56/2017, nonché di modifiche procedurali necessarie ai fini del miglior funzionamento del sistema di gestione dell’Elenco.

Il testo aggiornato delle Linee guida è stato trasmesso al Consiglio di Stato per l’acquisizione del relativo parere prima dell’adozione definitiva. Nell’adunanza del 21 luglio 2017, la Commissione Speciale istituita per l’esame del suddetto atto ha approvato il parere n. 1940/2017, spedito in data 5 settembre 2017. Nel testo definitivo delle Linee guida l’Autorità ha recepito tutte le osservazioni formulate dalla Commissione Speciale.

L’attività di aggiornamento delle Linee guida n. 7 ha riguardo i profili di seguito illustrati.

L’ art. 123, comma 1, lett. b), del d.lgs. 56/2017 ha abrogato il potere di raccomandazione vincolante attribuito all’Autorità dall’art. 211, comma 2, del d.lgs. 50/2016 (di seguito, “Codice dei contratti pubblici”). Tuttavia, l’art. 52-ter del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, ha introdotto all’art. 211 del Codice dei contratti pubblici i commi da 1-bis a 1-quater, a tenore dei quali «L’ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (comma 1-bis). «L’ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall’ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l’ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l’articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (comma 1-ter).« L’ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter» (comma 1-quater).

Le suddette modifiche hanno inciso sui punti 5.7 e 8.8 delle linee guida in questione, che disciplinano i casi in cui l’Autorità accerta l’assenza dei requisiti di legge che devono essere posseduti per l’iscrizione nell’Elenco e quelli in cui dispone la cancellazione dall’Elenco per la sopravvenuta carenza di tali requisiti. In tali ipotesi, per i contratti già aggiudicati mediante il modulo dell’in house providing, il testo originario delle linee guida prevedeva l’esercizio da parte dell’Autorità del potere di raccomandazione vincolante ex art. 211, comma 2, del Codice dei contratti pubblici nei confronti dell’amministrazione o dell’ente affidante. Pertanto, l’Autorità ha provveduto ad adeguare i punti 5.7 e 8.8 delle linee guida alla nuova disciplina, prevedendo – in luogo dell’esercizio del potere di raccomandazione vincolante – l’esercizio dei poteri di cui all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del Codice dei contratti pubblici.

Al punto 4.1 delle Linee guida è previsto che il soggetto avente titolo alla presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco è la persona fisica deputata ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente. Posto che la presentazione di una domanda di iscrizione all’Elenco presuppone la registrazione e l’accreditamento del soggetto preposto alla sua presentazione al sistema di autenticazione dell’Autorità e che le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di iscriversi presso l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (di seguito AUSA), ai sensi dell’art. 33-ter del decreto legge n. 179/2012, convertito con legge n. 221/2012, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore che intende richiedere l’iscrizione all’elenco deve essere necessariamente iscritta in AUSA. Pertanto, al fine di semplificare le procedure di accreditamento, si è specificato che la domanda di iscrizione è presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente.

Nel caso di controllo congiunto, le Linee guida al p. 4.3 stabiliscono che deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all’iscrizione. Dal momento che potrebbe essere presentata una domanda di variazione da parte di un soggetto diverso da quello già iscritto nell’Elenco, con possibilità di confermare o modificare le informazioni già presenti, al fine di non pregiudicare i diritti delle singole amministrazioni, sia in fase di prima iscrizione ma soprattutto nella comunicazione delle variazioni di assetto (a causa ad esempio di possibili ritardi nella presentazione congiunta delle domande prodotti colposamente e/o intenzionalmente dalle altre amministrazioni della compagine), il punto 7.1 delle linee guida è stato integrato con la seguente previsione «In caso di inerzia e/o ritardo dell’ente istante a comunicare le variazioni circa la composizione del controllo analogo congiunto, l’Ufficio può procedere alle variazioni anche su iniziativa degli altri enti partecipanti alla compagine che esercita il controllo analogo congiunto sull’organismo in house».

Infine, il termine per l’avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco, di cui al punto 9.2 di dette linee guida, nelle more dell’attuazione delle modifiche previste dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, al Codice dei contratti pubblici e del conseguente necessario adeguamento delle Linee guida ANAC n. 7, è stato posticipato al 30 ottobre settembre 2017.