Art. 211 comma 1 - ANAC (Regolamento 10 gennaio 2019) REGOLE E MODELLO ISTANZA PRECONTENZIOSO

«Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

(G.U. n. 22 del 26-1-2019)

[in vigore dal 10-2-2019]

In precedenza:

Regolamento ANAC del 02-09-2014, in GURI n. 212 del 12/09/2014, in vigore dal 13/09/2014; poi modificato dalla Delibera ANAC del 27 maggio 2015 in G.U. n.147 del 27-6-2015, in vigore dal 28/06/2015; quindi Comunicato ANAC del 5 ottobre 2016.



IL CONSIGLIO

VISTO l’art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO l’art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che trasferisce all’ANAC i compiti e le funzioni svolte dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO l’art. 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTI i pareri della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 1920 del 14 settembre 2016, n. 1632 del 26 giugno 2018 e n. 2781 del 28 novembre 2018;

EMANA

il seguente Regolamento:



Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

a) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

b) «Autorità», l’Autorità Nazionale Anticorruzione;

c) «Presidente», il Presidente dell’Autorità;

d) «Consiglio», il Consiglio dell’Autorità;

e) «Ufficio», l’ufficio competente in materia di pareri di precontenzioso;

f) «Dirigente», il dirigente dell’ufficio;

g) «stazione appaltante», il soggetto di cui all’art. 3, co. 1, lettera o), del codice;



Art. 2 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l’adozione dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1 del codice.



Art. 3 Soggetti richiedenti

1. I soggetti di cui all’art. 211, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono rivolgere all’Autorità istanza di parere per la formulazione di una soluzione delle questioni controverse insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. Sono legittimate a presentare istanza le persone fisiche che esprimono all’esterno la volontà dei soggetti che possono richiedere il parere ai sensi dell’art. 211, comma 1, primo periodo, del codice.



Art. 4 Modalità di presentazione dell’istanza singola

1. Quando l’istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso è da intendersi non vincolante.

2. La parte istante è tenuta a dare comunicazione della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa insorta e a fornirne la relativa prova all’Autorità. La parte istante allega alla comunicazione il modulo di cui al successivo comma 4. Nel caso in cui tale comunicazione risulti non completa, l’Autorità invita la parte istante ad integrarla entro il termine perentorio di 5 giorni, scaduto il quale l’istanza diventa improcedibile.

3. Qualora l’istante abbia manifestato la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere, le altre parti possono aderirvi entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta presentazione dell’istanza. In tal caso il parere reso ha efficacia vincolante per le parti che vi hanno aderito.

4. L’istanza è presentata secondo il modulo allegato al presente Regolamento e trasmessa tramite posta elettronica certificata, unitamente a una eventuale memoria e alla documentazione ritenuta utile. L’istanza contiene una sintetica indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini del parere, identifica i vizi dell’atto contestato e illustra il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere stesso.

5. Nell’istanza le parti specificano se, in sede di pubblicazione del parere, debbano essere esclusi i dati sensibili espressamente segnalati.



Art. 5 Modalità di presentazione dell’istanza congiunta

1. Quando l’istanza è presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate e le parti esprimono la volontà di attenersi a quanto sarà stabilito nel parere di precontenzioso, il parere stesso è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito.

2. Le parti istanti sono tenute a dare comunicazione della presentazione dell’istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa insorta e a fornirne la relativa prova all’Autorità. Le parti istanti allegano alla comunicazione il modulo di cui al successivo comma 4. Nel caso in cui tale comunicazione risulti non completa, l’Autorità invita le parti istanti ad integrarla entro il termine perentorio di 5 giorni, scaduto il quale l’istanza diventa improcedibile.

3. Qualora gli istanti abbiano manifestato la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere, i soggetti cui l’istanza è comunicata ai sensi del comma 2 possono aderirvi, tramite comunicazione del proprio assenso all’Autorità, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta presentazione dell’istanza. In tal caso il parere reso ha efficacia vincolante anche nei loro confronti.

4. L’istanza è presentata secondo il modulo allegato al presente Regolamento e trasmessa tramite posta elettronica certificata, completa di eventuale memoria e documentazione ritenuta utile. L’istanza contiene una succinta indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini del parere, identifica i vizi dell’atto contestato e illustra il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere.

5. Nell’istanza le parti specificano se, in sede di pubblicazione del parere, debbano essere esclusi i dati sensibili espressamente segnalati.

6. L’istanza reca l’impegno della stazione appaltante a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere.



Art. 6 Ordine di trattazione delle istanze

1. Nella trattazione delle istanze pervenute, salva diversa indicazione del Consiglio, viene data nell’ordine priorità:

a) alle istanze con manifestazione di volontà di due o più parti di attenersi a quanto stabilito nel parere;

b) alle istanze presentate dalla Stazione appaltante;

c) alle istanze che sottopongono questioni originali o di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici;

d) alle istanze concernenti appalti di importo superiore alla soglia comunitaria;

e) alle istanze concernenti appalti di importo superiore a 40.000 euro.



Art. 7 Inammissibilità e improcedibilità delle istanze

1. Non sono ammissibili le istanze:

a) in assenza di una questione controversa insorta tra le parti interessate;

b) non presentate dai soggetti indicati all’art. 3 del presente Regolamento;

c) dirette a far valere l’illegittimità di un atto della procedura di gara autonomamente impugnabile, rispetto al quale siano già decorsi i termini di impugnazione in sede giurisdizionale;

d) in caso di esistenza di un ricorso giurisdizionale avente medesimo contenuto, che le parti hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità.

e) di contenuto generico o contenenti un mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;

f) volte ad un controllo generalizzato dei procedimenti di gara delle amministrazioni aggiudicatrici;

g) manifestamente mancanti dell’interesse concreto al conseguimento del parere.

- Le richieste dichiarate inammissibili, se riguardano, comunque, questioni giuridiche ritenute rilevanti, sono trattate ai fini dell’adozione di una pronuncia dell’Autorità anche a carattere generale.

- Le istanze sono improcedibili in caso di:

a) mancata comunicazione dell’istanza, da parte dell’istante, a tutti i soggetti controinteressati ai sensi dell’art. 4, comma 2 e dell’art. 5, comma 2;

b) sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale avente medesimo contenuto, che le parti hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità;

c) sopravvenuta carenza di interesse delle parti, anche desumibile da comportamenti concludenti;

d) rinuncia al parere.

4. In caso di mancata comunicazione della sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale di cui al precedente comma 3, lettera b) si applica l’articolo 213, comma 13 del codice e a tal fine l’Ufficio trasmette gli atti all’Ufficio competente per l’applicazione delle sanzioni.

5. L’Ufficio invia mensilmente al Consiglio per la decisione l’elenco delle istanze da dichiararsi inammissibili o improcedibili.

6. L’inammissibilità o l’improcedibilità dell’istanza è comunicata alle parti interessate.



Art. 8 Rapporti con altri procedimenti dell’Autorità

1. Il procedimento di vigilanza in materia di contratti di lavori, servizi e forniture può non essere avviato in caso di pendenza di un procedimento di precontenzioso avente il medesimo oggetto, ovvero può essere sospeso in caso di sopravvenuta richiesta di parere di precontenzioso avente il medesimo oggetto.

2. In caso di procedimento per l’emissione di un parere di precontenzioso vincolante non si dà luogo all’esercizio dei poteri di all’art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del codice.



Art. 9 Istruttoria

1. L’Ufficio valuta l’ammissibilità e la procedibilità delle istanze pervenute e in caso di valutazione positiva, ad eccezione dei pareri con procedura semplificata di cui all’articolo 11, il Presidente assegna le istanze ai singoli Consiglieri relatori.

2. Individuato il Consigliere relatore, l’Ufficio comunica alle parti l’avvio del procedimento e assegna un termine non superiore a 5 giorni per la presentazione di memorie e documenti, ove mancanti.

3. L’Ufficio valuta, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, la necessità di procedere all’audizione delle parti interessate.

4. A conclusione dell’istruttoria l’Ufficio, previo parere del Consigliere relatore, trasmette al Consiglio la bozza di parere per il definitivo esame e l’approvazione.



Art. 10 Approvazione del parere

1. Il Consiglio, previa relazione del Consigliere relatore, approva, anche con modifiche, il parere, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, come risultante dal protocollo dell’Autorità.

2. Il termine è sospeso quando, anche su disposizione del Consiglio, è necessario acquisire documentazione integrativa o effettuare un supplemento di istruttoria, per il tempo necessario ad acquisire la documentazione mancante e comunque non oltre 10 giorni dalla richiesta.



Art. 11 Parere in forma semplificata

1. Il parere non vincolante può essere reso con procedura semplificata e motivazione sintetica nei casi in cui la questione oggetto dell’istanza riguardi una gara il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria per servizi e forniture e inferiore ad euro 1.000.000,00 per i lavori e appaia di pacifica risoluzione, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e dei precedenti sull’argomento.

2. In tali casi, in deroga all’art. 9, comma 4 e all’art. 10, comma 1, il parere è adottato, previo contraddittorio, direttamente dal Dirigente dell’Ufficio, con motivazione in forma semplificata, anche attraverso il richiamo a precedenti pareri dell’Autorità.

3. Sono soggette a quanto previsto nel presente articolo, indipendentemente dalla soglia di valore, anche le istanze aventi ad oggetto le valutazioni che la stazione appaltante svolge nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, con specifico riferimento agli eventuali profili di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà ovvero di palese e manifesto travisamento dei fatti.

4. Il Dirigente dell’Ufficio informa mensilmente il Consiglio dei procedimenti conclusi ai sensi del presente articolo mediante trasmissione dei relativi pareri.

5. In caso di pareri non vincolanti in appalti sopra soglia e in caso di pareri vincolanti, ove gli stessi siano di pacifica risoluzione ai sensi di cui al comma 1, l’Ufficio, in deroga all’articolo 9, comma 4, predispone direttamente una bozza di parere con una motivazione in forma semplificata anche attraverso il richiamo a precedenti pareri già adottati, che, previa valutazione del Presidente, viene sottoposto all’approvazione del Consiglio.



Art. 12 Comunicazioni e pubblicità

1. Il parere approvato dal Consiglio viene comunicato alle parti interessate e successivamente trasmesso all’Ufficio Comunicazione per la sua pubblicazione nel sito internet dell’Autorità.

2. Le comunicazioni tra l’Autorità e le parti interessate sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente.



Art. 13 Adeguamento al parere

1. Qualora l’Autorità adotti un parere vincolante, le parti sono tenute a comunicare all’Autorità – Ufficio Precontenzioso e Pareri – mediante PEC, entro 35 giorni dalla ricezione del parere, le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere.

2. Qualora l’Autorità adotti un parere non vincolante, le parti interessate comunicano comunque, entro 60 giorni dalla ricezione del parere, le determinazioni adottate.

3. Nel caso di omissione o non veridicità delle comunicazioni di cui al presente articolo, si applica l’articolo 213, comma 13 del codice e a tal fine vengono trasmessi gli atti all’Ufficio competente per l’applicazione delle sanzioni.



Art. 14 Disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento si applica alle istanze pervenute dopo la sua entrata in vigore.



2. Il presente Regolamento si applica, altresì, alle istanze pervenute prima della sua entrata in vigore per le quali non sia stato ancora avviato il relativo procedimento.



Art. 15 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



Firme e note

Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.10 nell’adunanza del 9 gennaio 2019.

Il Presidente Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 18 gennaio 2019

Il Segretario Maria Esposito



All. 1: Modulo istanza di parere singola

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/regolamenti/mod_All.1%20Modulo_informatico_istanza_di_parere_singola_30_01_019.pdf



All. 2: Modulo istanza di parere congiunta

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/regolamenti/mod_All.2%20Modulo_informatico_istanza_di_parere_congiunta_30.01.019.pdf



Modulo di adesione all’istanza di parere

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/regolamenti/Mod_Adesione_30_01_019.pdf



Modulo di adeguamento al parere

https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/regolamenti/Mod_Adeguamento_30_01_019.pdf

Relazione

ANAC Relazione illustrativa

Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50



Il Regolamento in oggetto introduce una nuova disciplina della funzione di componimento delle questioni controverse insorte in sede di gara, svolta dall’Autorità ai sensi dell’art. 211, comma 1, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con i seguenti obiettivi:

1. ridefinire le modalità di svolgimento dell’attività sopra indicata da parte dell’Autorità, alla luce delle disposizioni del citato art. 211, co. 1, del Codice, il quale introduce (rispetto al previgente art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006) la previsione del parere vincolante tra le parti;

2. individuare, di conseguenza, il procedimento amministrativo per il rilascio del parere vincolante o non vincolante, in relazione ai diversi casi in cui le parti abbiano o meno “preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito”;

3. definire, quindi, i criteri di trattazione delle istanze, le modalità di presentazione delle stesse, i soggetti legittimati a presentare richiesta di parere di precontenzioso;

4. disciplinare le fasi del procedimento di rilascio dei pareri e prevedere la possibilità di rendere pareri in forma semplificata;

5. individuare i casi di inammissibilità e di improcedibilità delle istanze;

6. regolamentare l’eventuale procedimento di riesame del parere;

7. disciplinare la forma delle comunicazioni tra le parti e l’Autorità nonché la pubblicità dei pareri;

8. stabilire le modalità con le quali le parti comunicano le determinazioni conseguenti al parere.

L’esigenza di rivedere la disciplina della funzione di componimento delle questioni controverse insorte in sede di gara, esercitata dall’Autorità, deriva dunque dal mutamento delle disposizioni normative di riferimento, contemplanti modifiche sostanziali all’istituto, ma anche dalla consapevolezza che quest’ultimo costituisce certamente un utile strumento deflattivo del contenzioso giurisdizionale, che richiede, a tal fine, un procedimento agile, pur nel rispetto del principio del contraddittorio, che anima il procedimento amministrativo.

Nella predisposizione del Regolamento in oggetto, inoltre, si è tenuto conto del parere, facoltativo e non vincolante, reso sullo schema del regolamento stesso, dal Consiglio di Stato n. 1920/2016, acquisito al protocollo n. 134355 del 15 settembre 2016.



Il Regolamento si compone di 14 articoli, dei quali si illustra, di seguito, il contenuto.



L’articolo 1 definisce l’oggetto del Regolamento, precisando – in conformità a quanto suggerito dal Consiglio di Stato - che lo stesso disciplina il “procedimento precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. Il Regolamento non disciplina l’esercizio del potere di raccomandazione di cui al comma 2 dell’art. 211 giacché, trattandosi questa di una funzione rientrante nel più ampio potere di vigilanza, sarà oggetto di un autonomo regolamento da ricondurre nell’ambito degli atti regolamentari disciplinanti la funzione di vigilanza.



L’art. 2 individua i soggetti che possono rivolgere richiesta di parere di precontenzioso all’Autorità, ovvero la stazione appaltante, o una o più parti interessate o i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati. La disposizione precisa al riguardo che sono legittimate a presentare istanza le persone fisiche deputate ad esprimere all’esterno la volontà del soggetto richiedente. Rispetto a quanto suggerito dal Consiglio di Stato in ordine alla eliminazione dell’intera disposizione, si è optato per il mantenimento della stessa, posto che l’individuazione dei soggetti legittimati a presentare istanza costituisce un aspetto organizzativo dell’attività procedimentale dell’istituto stesso, rimesso quindi all’autonomia regolamentare dell’Autorità. Al comma 1 della disposizione in esame, in parziale accoglimento dell’ulteriore suggerimento dello stesso Consiglio di Stato, è stato precisato che la formulazione del parere attiene a “questioni controverse insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara”, posto che il precontenzioso si fonda non su “semplici” questioni interpretative ma su “questioni controverse”, sulle quali cioè le parti manifestano posizioni contrapposte.



L’articolo 3 stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza singola. La disposizione prevede al riguardo che quando l’istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso è da intendersi non vincolante e che l’istante è tenuto a comunicare la presentazione della richiesta di parere a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa oggetto della medesima. In relazione a tale ultima previsione, è stato accolto il suggerimento del Consiglio di Stato in ordine alla necessità di chiarire, nella disposizione, che l’istanza di parere deve essere comunicata “a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione oggetto della medesima”, per designare tutti coloro le cui posizioni giuridiche sono toccate dal parere. Allo stesso, aderendo alle considerazioni svolte dal Supremo consesso di giustizia amministrativa, è stato precisato che nel caso in cui l’istante abbia manifestato la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere, le altre parti possono aderirvi entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione; in tal caso il parere reso ha efficacia vincolante per le parti che vi hanno aderito. La disposizione prevede, quindi, che l’istanza deve essere presentata secondo il modulo allegato al Regolamento e trasmessa tramite posta elettronica certificata, unitamente ad una eventuale memoria ed alla documentazione ritenuta utile. Nell’istanza le parti devono specificare se, in sede di pubblicazione del parere, debbano essere esclusi i dati sensibili espressamente segnalati. Infine, la disposizione prevede che l’istanza deve recare l’impegno a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere.



L’articolo 4 disciplina, invece, il caso in cui l’istanza sia presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate, manifestando la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere di precontenzioso; si precisa quindi che il parere è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito. In accoglimento del suggerimento offerto dal Consiglio di Stato in ordine alla disposizione in esame, anche in tal caso, come previsto nell’art. 3, è stato precisato che le parti sono tenute a dare comunicazione della presentazione dell’istanza “a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa oggetto della medesima”. La disposizione in esame precisa quindi - in conformità alle osservazioni del giudice amministrativo sul punto - che qualora gli istanti abbiano manifestato la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere, i soggetti cui è comunicata l’istanza, possono aderirvi entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione; in tal caso il parere reso ha efficacia vincolante anche nei loro confronti.

Seguono le disposizioni in ordine alle modalità di presentazione dell’istanza, che ripetono quanto previsto all’art. 3, in ordine alla predisposizione del modulo dedicato, con possibilità di trasmettere memoria e documentazione utile, all’indicazione nell’istanza, di eventuali dati sensibili espressamente segnalati, da oscurare in sede di pubblicazione del parere, all’impegno a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio del parere.



L’articolo 5 individua l’ordine di trattazione delle istanze pervenute, specificando che viene data priorità:

a) alle istanze congiunte;

b) alle istanze concernenti appalti di importo superiore alla soglia comunitaria;

c) alle istanze presentate dalla stazione appaltante;

d) alle istanze che sottopongono questioni originali o di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici;

e) alle istanze concernenti appalti di importo superiore a 40.000.



L’articolo 6 detta invece una disciplina delle cause di inammissibilità e di improcedibilità delle richieste di parere di precontenzioso. Si prevede, in particolare, al comma 1, l’inammissibilità delle istanze nei seguenti casi:

a. in assenza di una questione controversa insorta tra le parti interessate;

b. non presentate dai soggetti indicati all’art. 2, comma 2 del presente Regolamento;

c. manifestamente mancanti di interesse concreto al conseguimento del parere;

d. interferenti con esposti di vigilanza e procedimenti sanzionatori in corso di istruttoria presso l’Autorità;

e. di contenuto generico o contenenti un mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;

f. volte ad un controllo generalizzato dei procedimenti di gara delle amministrazioni aggiudicatrici;

g. in caso di esistenza di un ricorso giurisdizionale avente contenuto analogo, che le parti hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità.

A tal riguardo la disposizione specifica che le richieste dichiarate inammissibili, se riguardano, comunque, questioni giuridiche ritenute rilevanti, sono trattate ai fini dell’adozione di una pronuncia dell’Autorità anche a carattere generale.

Infine, il comma 3 individua le cause di improcedibilità dell’istanza come segue:

a) sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale avente contenuto analogo, che le parti hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità;

b) di sopravvenuta carenza di interesse delle parti;

c) di rinuncia al parere.

Nella formulazione della disposizione in esame, si è ritenuto di accogliere in parte i suggerimenti offerti dal Consiglio di Stato, prevedendo nell’art. 6, comma 1, lett. a), l’inammissibilità dell’istanza «in assenza di una questione controversa insorta tra le parti interessate»; anche in tal caso, infatti, come indicato altresì nell’art. 2, comma 1, del regolamento, appare maggiormente corretto il riferimento non alla semplice “questione” ma alla “questione controversa” sulla quale cioè le parti manifestano posizioni contrapposte,. Aderendo alle considerazioni del Supremo consesso di giustizia amministrativa, è stata, invece, espunta dalla disposizione de qua, la causa di inammissibilità dell’istanza relativa a procedure per le quali sia intervenuta la stipula del contratto, ritenuta non coerente con la fonte primaria, nonché la causa di inammissibilità relativa a gare di importo inferiore alla soglia di € 40.000. In relazione a tale ultimo aspetto, all’art. 5 del regolamento, in merito all’ordine di trattazione delle istanze, è stata aggiunta al comma 1, la lett. e), relativa «alle istanze concernenti appalti di importo superiore a 40.000».



L’articolo 7 delinea l’iter dell’istruttoria definendo il modello di interazione tra Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici e singolo Consigliere relatore. La norma dispone che l’Ufficio valuta l’ammissibilità e la procedibilità delle istanze e che, in caso di valutazione positiva, le istanze sono assegnate dal Presidente ai singoli Consiglieri relatori. A seguito dell’assegnazione al Consigliere relatore, è previsto che l’Ufficio comunichi l’avvio del procedimento assegnando alle parti un termine non superiore a 5 giorni per la presentazione di memorie e documenti qualora mancanti. In accoglimento del suggerimento del Consiglio di Stato, la norma prevede che l’Ufficio valuti la necessità di procedere all’audizione delle parti sulla base della documentazione acquisita al procedimento. Da ultimo, anche al fine di superare le perplessità espresse dal Consiglio di Stato in ordine alla ripartizione di ruoli e responsabilità tra gli attori dell’iter procedimentale, il comma 4 chiarisce espressamente la procedura già seguita fin dall’entrata in vigore del d.lgs. 163/2006, in conformità a quanto previsto già nel primo Regolamento adottato dall’Autorità in materia e nei successivi regolamenti: l’Ufficio trasmette la bozza di parere al Consigliere relatore ai fini dell’esame e dell’approvazione e il Consigliere relatore approva la bozza di parere, anche modificandola, e, per mezzo dell’Ufficio, la inoltra al Consiglio per l’esame e l’approvazione definitiva.



L’articolo 8 disciplina la fase di approvazione del parere da parte del Consiglio. L’approvazione, anche con modifiche, che deve intervenire entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, è deliberata dal Consiglio previa relazione del Consigliere relatore. Il comma 2 dispone che il termine di trenta giorni è sospeso nel periodo tra il 1° e il 31 agosto. La sospensione dei termini nel periodo feriale costituisce un aspetto organizzativo dell’attività procedimentale dell’istituto, rimesso al potere regolamentare dell’Autorità ed è dovuta alla calendarizzazione delle adunanze consiliari, che non consente, nel corso della pausa estiva, l’adozione dei pareri entro il prescritto termine di trenta giorni. Trattandosi di un aspetto organizzativo dell’attività procedimentale, la sospensione dei termini può essere disposta, a differenza di quanto osservato dal Consiglio di Stato, anche in assenza di una base normativa. Il comma 3 precisa che il termine è sospeso anche quando, anche su disposizione del Consiglio, è necessario acquisire documentazione integrativa o effettuare un supplemento di istruttoria.



L’articolo 9 detta la disciplina dell’archiviazione delle istanze inammissibili o improcedibili prevedendo che sia l’Ufficio a provvedervi per poi comunicare mensilmente al Consiglio l’elenco delle archiviazioni predisposte. Il comma 2 prevede che sempre l’Ufficio comunica l’avvenuta archiviazione alle parti interessate.



L’articolo 10 introduce e disciplina l’istituto del parere in forma semplificata. In accoglimento delle obiezioni del Consiglio di Stato, il ricorso al parere in forma semplificata è limitato al solo caso di pareri non vincolanti. La norma prevede che il parere è emesso in forma semplificata quando l’oggetto dell’istanza risulta di pacifica soluzione, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Accogliendo i rilievi del Consiglio di Stato, il secondo comma precisa in cosa consista la semplificazione: l’Ufficio, in deroga all’art. 7, comma 4, predispone direttamente la bozza del parere con una motivazione semplificata che può richiamare anche precedenti pareri adottati dall’Autorità. I pareri redatti in tale forma sono approvati preliminarmente dal Presidente e, quindi, sottoposti all’approvazione definitiva del Consiglio.



L’articolo 11 definisce le condizioni al ricorrere delle quali può essere presentata istanza di riesame di un parere di precontenzioso, vincolante o non, e di una archiviazione. In accoglimento di uno dei suggerimenti alternativi del Consiglio di Stato, la norma richiede, oltre alla sopravvenienza di documentate ragioni di fatto, che non sia stato proposto ricorso giurisdizionale né avverso il parere di precontenzioso né avverso il provvedimento che lo recepisce e siano scaduti i termini per proporlo. Ciò al fine di garantire il riesame di un parere divenuto definitivo ed evitare interferenze tra il procedimento di riesame e il processo. Il secondo comma precisa che al riesame si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento disciplinante il rilascio dei pareri. Il terzo comma dell’articolo riproduce quanto previsto dal comma 1 dell’art. 211 circa l’impugnabilità del parere vincolante in via giurisdizionale ai sensi dell’art. 120 cpa.



L’articolo 12 dispone in ordine alla comunicazione del parere e alla sua pubblicità prevedendo, al comma 1, che il parere approvato dal Consiglio viene comunicato alle parti interessate e poi pubblicato nel sito internet dell’Autorità a cura dell’Ufficio Comunicazione. Il comma 2 individua nella posta elettronica certificata lo strumento di comunicazione tra l’Autorità e le parti interessate ai sensi della vigente normativa.



L’articolo 13, nel testo riformulato dal Consiglio di Stato, disciplina le comunicazioni all’Autorità degli atti adottati al fine di adeguarsi al parere sia da parte delle stazioni appaltanti che degli operatori economici, mantenendo distinta l’ipotesi in cui il parere sia vincolante dal caso di parere non vincolante. Il comma 1 prevede che, entro il termine di 35 giorni dalla ricezione del parere vincolante, la stazione appaltante che ha manifestato la volontà di attenersi al parere comunica all’Ufficio del Precontenzioso e Affari Giuridici l’eventuale proposizione di ricorso contro il parere ovvero le determinazioni adottate per adeguarsi allo stesso. La disposizione prevede inoltre che le parti diverse dalla stazione appaltante che abbiano ugualmente manifestato la volontà di attenersi al parere, entro lo stesso termine di 35 giorni, comunichino l’eventuale proposizione di ricorso o l’avvenuta acquiescenza al parere. Il secondo comma dispone che, anche in caso di parere non vincolante, le parti (che in questo caso non hanno manifestato la volontà di attenersi al parere) comunichino, entro il termine di 35 giorni, le proprie determinazioni conseguenti al parere. I dati sull’adeguamento spontaneo al parere sono utili per la verifica dell’impatto della regolazione e per valutare la portata dell’effetto deflattivo del contenzioso giurisdizionale. Il comma 3 richiama l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 213, comma 13, del Codice nel caso di omissione o non veridicità delle comunicazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti.



L’articolo 14 fissa l’entrata in vigore del Regolamento il giorno successivo della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



Roma, 5 ottobre 2016