Art. 21 commi 8 e 9 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Decreto 16 gennaio 2018 n. 14) PROGRAMMI ED ELENCHI ANNUALI

«Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.»

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2018)

[in vigore dal 24 marzo 2018]



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

Visto, in particolare, l’articolo 21, comma 8, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere del CIPE, d’intesa con la Conferenza unificata, il compito di definire, con proprio decreto, le modalità di aggiornamento dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi e dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei relativi elenchi annuali; i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale; i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;

Visto l’articolo 216, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal menzionato decreto legislativo n. 56 del 2017;

Visto il decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»;

Visto l’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto l’articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

Visto l’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell’articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

Vista la legge 4 agosto 2016, n. 163, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 164, recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali»;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, recante «Regolamento recante le modalità di redazione dell’elenco – anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2013;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014 recante «Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014;

Acquisito il parere del CIPE reso nella seduta del 1° dicembre 2016, formalizzato con la delibera CIPE 3 marzo 2017, n. 24/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017;

Acquisita l’intesa della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21 settembre 2017;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 00351/2017, espresso dalla Commissione speciale nell’adunanza del 9 gennaio 2017 e n. 01806/2017, espresso dalla Commissione speciale nell’adunanza del 6 luglio 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. N. 45535 del 30 novembre 2017, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi prot. N. DAGL 0014257 P- del 29 dicembre 2017;

Adotta il seguente regolamento:



Art. 1 – Oggetto

1. Il presente decreto reca la disciplina di attuazione dell’articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, di seguito «codice».



Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «amministrazione» e «amministrazioni», l’amministrazione aggiudicatrice e le amministrazioni aggiudicatrici che adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi o il programma triennale dei lavori pubblici;

b) «BDAP», la banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

c) «CUP», il codice unico di progetto di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ogni progetto di investimento pubblico;

d) «CUI», il codice unico di intervento attribuito in occasione del primo inserimento nel programma;

e) «RUP», il responsabile unico del procedimento, di cui all’articolo 31 del codice;

f) «pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza», il documento di ciascun soggetto aggregatore o ciascuna centrale di committenza contenente indicazioni circa le attività di centralizzazione delle committenze previste nel periodo di riferimento;

g) «AUSA», l’anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.



Art. 3 – Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti

1. Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine le amministrazioni, consultano altresì, ove disponibili, le pianificazioni delle attività delle centrali di committenza.

2. Gli schemi – tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all’Allegato I, sono costituiti dalle seguenti schede:

a) A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;

b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute;

c) C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191 del codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di un’opera pubblica incompiuta;

d) D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

e) E: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell’articolo 5.

3. I soggetti che gestiscono i siti informatici di cui di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati al presente decreto.

4. Ai fini della compilazione delle schede A e C, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 2, sono compresi, tra le fonti di finanziamento del programma triennale dei lavori pubblici, il valore complessivo dei beni immobili pubblici che possono essere oggetto di cessione ai sensi dell’articolo 191 del codice, i finanziamenti acquisibili ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, i beni immobili concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione, nonché i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza di regioni ed enti locali, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L’elenco dei beni immobili è indicato nell’apposita scheda C. Il valore degli immobili di cui al presente comma, stabilito ai sensi dell’articolo 191, comma 2-bis del codice, è riportato per ogni singolo lavoro al quale sono associati.

5. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal CUI. Per ogni lavoro o lotto funzionale di cui al primo periodo è altresì indicato il CUP, tranne i casi di manutenzione ordinaria. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali il lavoro o lotto funzionale è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.

6. Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma triennale è riportato l’importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione biennale di cui all’articolo 6. Nell’elenco annuale per ciascun lavoro è riportato l’importo complessivo del relativo quadro economico.

7. Fermo restando quanto previsto all’articolo 21, comma 3, primo periodo, del codice, sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, di cui all’articolo 4, comma 4, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili. Il programma evidenzia altresì se trattasi di lavoro complesso, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera oo), del codice.

8. I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del programma di cui al comma 7, costituiscono l’elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori, compresi quelli di cui all’articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti condizioni:

a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;

b) previsione dell’avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma; c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all’articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice e al comma 10 del presente articolo;

d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

9. Fermo restando quanto previsto all’articolo 21, comma 3, terzo periodo, del codice e nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 23, comma 3, del codice medesimo, un lavoro può essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente ad uno o più lotti funzionali, purché con riferimento all’intero lavoro sia stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali, ovvero, secondo le previsioni del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, del predetto codice, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intero lavoro.

10. Fermo restando quanto previsto all’articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice, per l’inserimento nell’elenco annuale di uno o più lotti funzionali, le amministrazioni approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo pari o superiore a 1 milione di euro, e il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell’intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo inferiore a 1 milione di euro, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intero lavoro.

11. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorità dei lavori valutata su tre livelli come indicato all’Allegato I – scheda D. Nell’ambito della definizione degli ordini di priorità le amministrazioni individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di completamento delle opere incompiute di cui all’articolo 4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

12. Nell’ambito dell’ordine di priorità di cui al comma 11, sono da ritenersi di priorità massima i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, e, in subordine, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute.

13. Ai fini della realizzazione dei lavori previsti nell’elenco annuale dei lavori, le amministrazioni tengono conto delle priorità ivi indicate. Sono fatti salvi i lavori imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

14. Le amministrazioni individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell’amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell’amministrazione.

15. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice.



Art. 4 – Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali

1. Per le finalità di cui all’articolo 3, commi 11 e 12, le amministrazioni, a prescindere dall’importo, inseriscono nella scheda di cui all’Allegato I, lettera B, le opere pubbliche incompiute di propria competenza, secondo l’ordine di classificazione di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, indicando per ciascuna opera non completata le modalità e le risorse per il loro completamento. Laddove non optino nei sensi di cui al precedente periodo, le amministrazioni individuano soluzioni alternative, quali il riutilizzo ridimensionato, il cambio di destinazione d’uso o la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell’articolo 191 del codice, la vendita ovvero la demolizione qualora le esigenze di pubblico interesse non consentano l’adozione di soluzioni alternative.

2. Ai fini del completamento e della fruibilità dell’opera pubblica incompiuta, anche in caso di cambio di destinazione d’uso, le amministrazioni adottano le proprie determinazioni sulla base, ove pertinente, degli esiti della valutazione ex ante, effettuata secondo le linee guida di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 228 del 2011, condotta secondo principi di appropriatezza e proporzionalità tenuto conto della complessità, dell’impatto e del costo dell’opera, anche avvalendosi del supporto fornito dalle strutture tecniche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni e delle province autonome, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza. Le medesime strutture svolgono, altresì, attività di supporto tecnico-economico alle amministrazioni nelle fasi attuative delle determinazioni adottate.

3. Qualora, sulla base della valutazione di cui al comma 2, si rilevi che per il completamento e la gestione delle opere pubbliche incompiute sussista la capacità attrattiva di finanziamenti privati, le amministrazioni promuovono il ricorso a procedure di partenariato pubblico privato ai sensi dell’articolo 180 e seguenti del codice. A tal fine le amministrazioni pubblicano sul profilo del committente e sull’apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche tramite i sistemi informatizzati regionali di cui al comma 4 dell’articolo 29 del codice, un avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento, anche ridimensionato e/o con diversa destinazione d’uso, delle opere incompiute di cui al comma 1 nonché alla gestione delle stesse.

4. Le opere pubbliche incompiute per le quali, a seguito della valutazione di cui al comma 2, le amministrazioni abbiano determinato i lavori da adottare tra quelli menzionati al comma 1 ed abbiano individuato la relativa copertura finanziaria, sono inserite nell’elenco dei lavori del programma di cui alla scheda D dell’Allegato I ovvero nell’elenco annuale di cui alla scheda E del medesimo Allegato se la ripresa dei lavori è prevista nella prima annualità, ai sensi dell’articolo 3, commi 8, 9 e 10.

5. Nel caso in cui l’amministrazione abbia ritenuto, con atto motivato, l’insussistenza dell’interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell’opera:

a) riporta nell’elenco degli immobili di cui alla scheda C dell’Allegato I, previa acquisizione al patrimonio a seguito di redazione e approvazione dello stato di consistenza, le opere pubbliche incompiute per le quali intenda cedere la titolarità dell’opera ad altro ente pubblico o ad un soggetto esercente una funzione pubblica ovvero procedere alla vendita dell’opera sul mercato;

b) riporta nell’elenco dei lavori di cui alle schede D ed E dell’Allegato I, le opere pubbliche incompiute per le quali intenda procedere alla demolizione.

6. Qualora ricorra la determinazione di cui al comma 5, lettera b), nell’ambito del programma triennale, sono inseriti gli oneri necessari per lo smantellamento dell’opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.



Art. 5 – Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità

1. Il programma di cui all’articolo 3 è redatto ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.

2. I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.

3. La scheda F di cui all’articolo 3, comma 2, lettera f), riporta l’elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell’aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all’attuazione.

4. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma.

5. Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L’approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.

6. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell’aggiornamento annuale del programma triennale e dell’elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l’avvio delle procedure relative ad un lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e dall’elenco annuale dello schema di programma triennale adottato.

8. Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice.

9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:

a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;

b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;

c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;

d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;

e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice.

11. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.

Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

12. Il CIPE, al fine di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento, può chiedere alle Amministrazioni centrali che vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia dei lavori inseriti nel complesso dei piani triennali degli organismi vigilati riguardanti il triennio di riferimento e i relativi contenuti finanziari.



Art. 6 – Contenuti, ordine di priorità del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi

1. Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al presente decreto e parte integrante dello stesso. Le amministrazioni, ai fini della predisposizione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

2. Gli schemi-tipo per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi di cui all’Allegato II sono costituiti dalle seguenti schede:

a) A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;

b) B: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione. Nella scheda sono indicati le forniture e i servizi connessi ad un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto; c) C: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale nei casi previsti dal comma 3 dell’articolo

3. I soggetti che gestiscono i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice, assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati al presente decreto.

4. Ogni acquisto di forniture e servizi riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal CUI. Per ogni acquisto per il quale è previsto, è riportato il CUP. Entrambi i codici vengono mantenuti nei programmi biennali nei quali l’acquisto è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.

5. Per gli acquisti di cui al comma 1, nel programma biennale sono riportati gli importi degli acquisti di forniture e servizi risultanti dalla stima del valore complessivo, ovvero, per gli acquisti di forniture e servizi ricompresi nell’elenco annuale, gli importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime.

6. Il programma biennale contiene altresì i servizi di cui al comma 11 dell’articolo 23 del codice nonché le ulteriori acquisizioni di forniture e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici o di altre acquisizioni di forniture e servizi previsti nella programmazione biennale. Gli importi relativi a tali acquisizioni, qualora già ricompresi nell’importo complessivo o nel quadro economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non sono computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma di cui alla scheda A dell’Allegato II.

7. Le acquisizioni di forniture e servizi di cui al comma 6 sono individuate da un proprio CUI e sono associate al CUI e al CUP, ove previsto, del lavoro o dell’acquisizione al quale sono connessi.

8. Nei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi, per ogni singolo acquisto, è riportata l’annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione dell’attività degli stessi.

9. Per l’inserimento nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, le amministrazioni, anche con riferimento all’intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali, provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare ed alla relativa quantificazione economica.

10. Il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi riporta l’ordine di priorità. Nell’ambito della definizione degli ordini di priorità le amministrazioni individuano come prioritari i servizi e le forniture necessari in conseguenza di calamità naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi, nonché le forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le forniture e i servizi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

11. Le amministrazioni tengono conto di tali priorità, fatte salve le modifiche dipendenti da eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

12. Ai sensi dell’articolo 21, comma 6, del codice, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore ad 1 milione di euro che le amministrazioni prevedono di inserire nel programma biennale, sono comunicate dalle medesime amministrazioni, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con le modalità indicate all’articolo 7, comma 5.

13. Le amministrazioni individuano, nell’ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Il soggetto di cui al presente comma può coincidere con quello di cui all’articolo 3, comma 14. Si applica la procedura di cui all’articolo 3, comma 15.



Art. 7 – Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità

1. Il programma di cui all’articolo 6 è redatto ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa ed aggiornando i programmi precedentemente approvati.

2. Non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento.

3. La scheda C, di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c), riporta l’elenco degli acquisti di forniture e servizi presenti nella prima annualità del precedente programma e non riproposti nell’aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all’acquisizione.

4. Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice.

5. La comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all’articolo 6, comma 12, avviene mediante la trasmissione al portale dei soggetti aggregatori nell’ambito del sito acquisti in rete del Ministero dell’economia e delle finanze anche tramite i sistemi informatizzati regionali di cui all’articolo 21, comma 7 e all’articolo 29, comma 4, del codice.

6. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l’ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell’aggiornamento annuale del programma biennale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l’avvio delle procedure relative ad un acquisto di forniture e servizi previsto in un programma biennale approvato.

8. I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:

a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;

b) l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;

c) l’aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;

d) l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti; e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

9. Un servizio o una fornitura non inseriti nell’elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono soggette agli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del codice.



Art. 8 – Modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento

1. Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le amministrazioni indicano per ciascun acquisto l’obbligo, qualora sussistente, ovvero l’intenzione di ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore per l’espletamento della procedura di affidamento; a tal fine le amministrazioni consultano, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, ultimo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno.

2. Nei casi in cui l’amministrazione, in adempimento di quanto previsto al comma 1, ricorra ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore, l’elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell’AUSA nell’ambito della Banca Dati dei Contratti Pubblici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.



Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto si applica per la formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture.

2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Fino alla data di operatività del presente decreto, indicata al comma 1, si applica l’articolo 216, comma 3 del codice e il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014.



Art. 10 – Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 gennaio 2018

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio

Il Ministro dell’economia e delle finanze Padoan



ALLEGATO I – PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Omissis vedi http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/03/09/18G00038/sg



ALLEGATO II - PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

SCHEDA C: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AWIATI

Omissis vedi http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/03/09/18G00038/sg

Commento

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 il decreto, adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che, in attuazione dell’articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, disciplina le procedure e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata.

Definisce:

a) modalità aggiornamento programmi e relativi elenchi annuali;

b) criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) criteri e modalità per favorire completamento opere incompiute;

d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;

e) schemi tipo e informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;

f) modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.