Art. 23 co. 2 e 12; Art. 24 co. 4 e 8 - ANAC LINEE GUIDA N. 1 (Delibera 14 settembre 2016 n. 973) INDIRIZZI SERVIZI TECNICI

«Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.»

(G.U. n. 228 del 29-09-2016)

[Aggiornato con: rettifica del 16-11-2016; rettifica ANAC Delibera 18-01-2017 in GU n.38 del 15-2-2017]



Sommario

I. Inquadramento normativo

II. Principi generali

1. Modalità di affidamento

2. Continuità nella progettazione e accettazione progettazione svolta

3. Divieto subappalto relazione geologica

4. Cauzione provvisoria e coperture assicurative

5. Distinzione progettazione ed esecuzione

III. Indicazioni operative

1. Operazioni preliminari

2. Determinazione del Corrispettivo

3. Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti

4. Identificazione delle opere per la valutazione dell’offerta

5. Attività di supporto alla progettazione

IV. Affidamenti

1. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000

2. Affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro

2.1 Affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia comunitaria

2.2. Affidamento di incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria

2.2.1 Riferimenti normativi

2.2.2 Requisiti di partecipazione

2.2.3 Raggruppamenti e Consorzi stabili

V. Classi, categorie e tariffe professionali VI. Indicazioni sull’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo

1. Elementi di valutazione

2. Criteri motivazionali

VII. Verifica e validazione della progettazione

1. Contenuto e Soggetti

2. Affidamento esterno e procedure



I. Inquadramento normativo

Il Decreto legislativo recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (nel seguito Codice), contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono, nell’insieme il complesso della disciplina di riferimento per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici, che secondo la definizione dall’art. 3, lett. vvvv) sono “i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE”.

Di seguito si richiamano gli articoli di maggior interesse:

art. 23, commi 2 e 12 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi; art. 24, commi 4 e 8 – Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici; art. 31, comma 8 - Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni; art. 46 - Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e gli altri servizi tecnici; art. 83, Criteri di selezione e soccorso istruttorio; art. 93, comma 10 Garanzie per la partecipazione alla procedura; art. 95 comma 3, lett. b) – Criteri di aggiudicazione dell’appalto; art. 157 – Altri incarichi di progettazione.

Ne risulta un nuovo quadro normativo, molto più snello ed essenziale, rispetto al quale l’intervento dell’Autorità, con proprie linee guida, adottate ex art. 213, comma 2 del nuovo Codice, ha lo scopo di garantire la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, della omogeneità dei procedimenti amministrativi, favorendo, altresì, lo sviluppo delle migliori pratiche, anche al fine di garantire la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (in conformità a quanto prevede l’art. 23, comma 1, lett. h) del nuovo Codice). Ciò che reca l’indubbio vantaggio di un approfondito dialogo tra le varie componenti della progettazione, fornendo, altresì, alla commissione di gara la possibilità di una valutazione più approfondita dell’offerta in fase di aggiudicazione dell’appalto relativo all’esecuzione dei lavori nonché un miglior controllo su quest’ultima, riducendo il rischio di ricorso alle varianti.



II. Principi generali

1. Modalità di affidamento

1.1. Un primo elemento caratterizzante la disciplina in esame è quello per cui non sono consentite modalità di affidamento dei servizi di cui all’art. 3, lett. vvvv) diverse da quelle individuate dal Codice. L’art. 157, comma 3 del Codice, vieta, infatti, «l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto».



2. Continuità nella progettazione e accettazione progettazione svolta

2.1. Un secondo elemento cardine è costituito dall’essere svolte la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12). Tenuto conto di tale principio di continuità e del divieto di cui all’art. 24, comma 7, è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l’eventuale progetto di fattibilità tecnica e economica. Risulta, infatti, accentuato il criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, permanendo il solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l’appalto dei lavori (art. 24, comma 7).

2.2. Nel bando di gara per l’affidamento dei lavori va previsto che il concorrente, affidatario della progettazione dell’appalto in questione, deve produrre la documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento dell’incarico non ha potuto falsare la concorrenza (art. 24, comma 7, ultimo periodo). A tal fine è almeno necessario – in coerenza con quanto previsto per le consultazioni preliminari di mercato - mettere a disposizione di tutti gli altri candidati e offerenti le medesime informazioni messe a disposizione – anche in formato editabile - nella gara bandita per la progettazione e prevedere termini adeguati, nella gara relativa all’appalto dei lavori, per la ricezione delle offerte, in modo da consentire agli altri concorrenti di elaborare le citate informazioni. Ciò vale anche nel caso di partecipazione dell’autore del progetto di fattibilità tecnico economica alla gara per i successivi livelli di progettazione.

2.3. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l’attività progettuale svolta in precedenza. Se l’affidamento disgiunto riguarda la progettazione definitiva o esecutiva, l’accettazione avviene previa validazione (art. 23, comma 12).

2.4. Sempre in caso di affidamento disgiunto della progettazione definitiva ed esecutiva, è da escludere la necessità della relazione geologica in sede esecutiva quando le soluzioni progettuali individuate in tale livello non comportino alcuna attività di tipo geologico rispetto a quelle individuate nel progetto definitivo.



3. Divieto subappalto relazione geologica

3.1. Un terzo elemento di base è quello previsto dall'art. 31, co. 8 del Codice, per il quale non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare:

a) l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata

all’'individuazione degli altri progettisti; ovvero

b) la presenza del geologo all’interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti

oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.

Tanto deriva dalla necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall'esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista



4. Cauzione provvisoria e coperture assicurative

4.1. Un quarto principio fondamentale, secondo cui la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10). Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall’obbligo di presentazione della cauzione definitiva.



5. Distinzione progettazione ed esecuzione

5.1. Rileva, infine, il principio secondo cui gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. La norma prevede, altresì, il divieto di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità (art. 59, comma 1).

5.2. Il divieto di cui all’art. 59 non trova applicazione nei settori speciali, non essendo la norma richiamata dall’art. 114 del Codice né dalle successive disposizioni di dettaglio. È da ritenersi principio generale, come tale applicabile anche sei settori speciali, qualora si ricorra ad appalto integrato, che il progettista deve essere adeguatamente qualificato il relazione al servizio che si intende allo stesso affidare.



Box di sintesi

Per il principio di continuità nella progettazione è ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l’eventuale progetto di fattibilità tecnica ed economica, ferma restando la necessità di accettazione, da parte del nuovo progettista dell’attività svolta in precedenza.

Non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma.

Per l’accesso alla gara la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

A base di gara per i lavori deve essere posto il progetto esecutivo. Non è, di regola, consentito l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, salvo le eccezioni di legge. Tale divieto non si estende ai settori speciali.



III. Indicazioni operative

1. Operazioni preliminari

1.1. Da un punto di vista operativo, in via preliminare deve essere valutato dalla stazione appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall’art. 23, comma 2 del Codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico). In caso di esito positivo della verifica operata dal RUP, l’amministrazione ricorre a professionalità interne, se viene accertata la presenza di personale in possesso di idonea competenza in materia, avendo cura di assicurare che in base alle caratteristiche dell’oggetto della progettazione venga garantita la medesima qualità che potrebbe essere raggiunta con la selezione di progettisti esterni.

1.2. In caso di assenza di idonee professionalità dovrà essere utilizzata la procedura del concorso di progettazione, per la partecipazione al quale i requisiti di qualificazione devono consentire l’accesso ai piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e ai giovani professionisti (art. 154, comma 3).

1.3. Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potra' essere applicato l'incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega n. 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera rr), principio recepito dall'art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016. Delibera ANAC 18-01-2017 in vigore dal 15-2-2017

1.4. Quindi, per gli incarichi ed i servizi di progettazione, come definito dall’art.157, relativi a lavori che non rientrano tra quelli di cui all’art. 23 comma 2, una volta stabilite la classe/i e la categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, sono necessarie tre operazioni:

1. la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara;

2. la definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;

3. la specificazione per le gare di importo pari o superiore a 40.000 – che devono svolgersi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo – del contenuto dell’offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell’offerta.



2. Determinazione del Corrispettivo

2.1. Per quanto riguarda la prima operazione, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sara' precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Cio' nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, cosi' come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n. 134/2012. (punto così sostituito dalla rettifica del 16/11/2016)

2.2. Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo. Permette, inoltre, di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, oltre a rappresentare una misura minima a presidio della qualità della prestazione resa.



3. Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti

3.1. Per la seconda operazione – definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara – si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell’incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall’aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l’entità del predetto requisito applicando all’importo dell’intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida.



4. Identificazione delle opere per la valutazione dell’offerta

4.1. La medesima necessità di identificazione sussiste anche per la terza operazione: la definizione dei criteri di migliore professionalità o di migliore adeguatezza dell’offerta. E ciò perché il candidato/concorrente deve conoscere in base a quale articolazione degli interventi, identificabili tramite le classi e categorie, sarà effettuata la valutazione della stazione appaltante, dal momento che un elemento di valutazione positiva sarà costituito dalla maggiore omogeneità fra l’intervento cui si riferisce il servizio e quelli già svolti.



5. Attività di supporto alla progettazione

5.1. Le attività di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). La “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo; ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista.

5.2. È affidata al Rup la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull’intero ciclo dell’appalto (progettazione, affidamento, esecuzione), affinché esso risulti condotto in modo unitario, in relazione ai tempi ed ai costi preventivati. In particolare, in materia di progettazione, al RUP è demandato il compito di coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo. Pertanto, gli eventuali soggetti esterni individuati possono supportare il RUP nelle sue attività di coordinamento e vigilanza sulla progettazione, fermo rimanendo che la progettazione è compito di esclusiva competenza del progettista.

Box di sintesi

Gli incarichi ed i servizi di progettazione, come definito dall’art.157, relativi a lavori che non rientrano tra quelli di cui all’art. 23 comma 2, possono essere affidati all’esterno:

1. Stabilendo classe/i e categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, secondo quanto

riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016;

2. Determinando il corrispettivo da porre a base di gara applicando il decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016;

3. Definendo i requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;

4. specificando per le gare di importo pari o superiore a 40.000 – che devono svolgersi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo – il contenuto dell’offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza della medesima.

Non è consentita la “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche.

È affidata al Rup la responsabilità, la vigilanza e i compiti di coordinamento sull’intero ciclo dell’appalto (progettazione, affidamento, esecuzione)



IV. Affidamenti

1. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000

1.1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. b); l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2).

1.2. Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lett. b)). È opportuno che le stazioni appaltanti, al fine di garantire una maggiore partecipazione, inviino copia dell’avviso relativo all’avvio dell’indagine di mercato o di costituzione dell’elenco degli operatori economici agli ordini professionali, nazionali e territoriali.



1.1 Disciplina dell’elenco

1.1.1. Il nuovo quadro normativo conferma la possibilità di istituire un apposito elenco a cui attingere per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. L’istituzione dell’elenco deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell’elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo:

• il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;

• il principio della predeterminazione di criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la formazione della lista dei professionisti invitati, in ogni caso, in modo da assicurare anche la rotazione;

• il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale che potrebbe essere ravvisato nella soglia di rilevanza comunitaria, in un arco temporale certo;

• la correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste dall’amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare.

1.1.2. Nell’avviso le stazioni appaltanti indicano l’articolazione dell’elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori da progettare e le fasce di importo in cui si intende suddividere l’elenco; nell’avviso può essere richiesto anche un requisito minimo dell’esperienza pregressa relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende suddividere l’elenco. Le stazioni appaltanti devono poi prevedere l’aggiornamento periodico degli elenchi, adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all’elenco stesso, senza limitazioni temporali e prevedendo un tempo massimo entro cui deve essere adottata la decisione della stazione appaltante sull’istanza di iscrizione.



1.2 Disciplina delle indagini di mercato

1.2.1. Anche l’indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell’elenco degli operatori. Qualora non si intenda invitare tutti coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti presenti nell’elenco o individuati tramite indagine di mercato, la selezione dei soggetti deve avvenire, previa indicazione del numero di soggetti da invitare, con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, individuate preventivamente, quali la specifica competenza, la rotazione e il sorteggio.

1.2.2. Nella scelta degli operatori economici da invitare, tramite indagini di mercato (ma le stesse considerazioni valgono in caso di elenco), si ricorda la grande importanza del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. In tal senso vanno evitati riferimenti a principi di territorialità. Pertanto, nell’avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che consentano al professionista – tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti − la dimostrazione del possesso di un’esperienza professionale adeguata alla tipologia e all’importo dell’incarico. La scelta dell’affidatario deve essere tempestivamente resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della selezione, al massimo entro trenta giorni (art. 36, comma 2, lett. b), ultimo periodo).



1.3 Affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro

1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l’art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. Al riguardo si suggerisce l’acquisizione di due preventivi, ciò nell’ottica di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità, della prestazione resa.

Box di sintesi

Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati con procedura negoziata senza bando individuando gli operatori da invitare sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi.

L’istituzione dell’elenco deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità, e, quindi, mediante un avviso pubblico.

Anche l’indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell’elenco degli operatori, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità, rotazione e sorteggio.

Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta.



2. Affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro

2.1 Affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia comunitaria

2.1.1. Gli incarichi di importo superiore a centomila euro sono affidati solo con procedura aperta o ristretta ai sensi degli artt. 60 e 61 (art. 157, comma 2, ultimo periodo). La norma deve essere interpretata in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo che rende applicabile agli incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria la parte Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice, ne deriva che il riferimento all’importo superiore a 100.000 euro deve essere inteso come compreso tra 100.000 e la soglia di rilevanza comunitaria, fissate in euro 135.000 e 209.000, rispettivamente per le autorità centrali e quelle sub-centrali (art. 35, comma 1, lettere b) e c), nei settori ordinari, e in euro 418.000 per i settori speciali (art. 35, comma 2, lett.b)), ai quali trovano applicazione le disposizioni dei settori ordinari nei limiti di quanto previsto dall’art. 114 del Codice.

2.1.2. Nel caso di utilizzo della procedura ristretta, se la stazione appaltante si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta devono essere predeterminati nel bando. Tali criteri devono essere non solo di natura dimensionale ma riferiti, altresì, alla maggior omogeneità del fatturato specifico e dei servizi di punta rispetto ai servizi di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice che si intendono affidare; in ogni caso deve essere previsto un incremento convenzionale premiante del punteggio attribuito, basato sulla presenza di uno o più giovani professionisti – vale a dire un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza – nei gruppi concorrenti. Il criterio del sorteggio pubblico si ritiene ammissibile solo in caso di parità di punteggi attribuiti con le precedenti categorie di criteri.

2.1.3. Quanto ai requisiti di partecipazione, si rinvia a quanto dettagliato al seguente par. 2.2, della presente parte IV, con riferimento agli incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Box di sintesi

Gli incarichi di importo superiore a centomila euro sono affidati solo con procedura aperta o ristretta ai sensi degli artt. 60 e 61 (art. 157, comma 2, ultimo periodo)

I requisiti di partecipazione sono gli stessi indicati per gli affidamenti di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.



2.2. Affidamento di incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria

2.2.1 Riferimenti normativi

Per l’affidamento degli incarichi di progettazione relativi ai servizi di ingegneria nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35, rilevano le seguenti disposizioni.

L’art. 157, comma 1, stabilisce che i suddetti servizi sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice. Inoltre, la norma prevede che nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente alla soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto al progettista della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. La norma descrive un’eccezione e come tale dovrà essere adeguatamente motivata sulla base di particolari ragioni oggettivamente impeditive dell’affidamento mediante gara di entrambi i servizi.

L’art. 83, ai commi 1, 4 e 5, stabilisce che i criteri di selezione riguardano esclusivamente: requisiti di idoneità professionale; la capacità economico e finanziaria; le capacità tecniche e professionali. Tra i requisiti dell’art. 83, comma 4, è previsto un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto e che il medesimo non possa comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture. Tuttavia, il secondo periodo dello stesso art.83, comma 5, individua il fatturato annuo come un requisito a cui ricorrere solo a seguito di apposita motivazione.

L’Allegato XVII, parte I, lett. c) del Codice specifica, inoltre, che il fatturato (globale o specifico) minimo annuo può essere richiesto al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili, in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico.

Rileva, altresì, la disposizione di cui all’art. 86, comma 5, a tenore del quale: “Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all’allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi”. Il citato allegato prevede, quale modalità di dimostrazione le seguenti: per quanto riguarda i requisiti economicofinanziari, sono confermati i fatturati globale e specifico, per quanto riguarda la capacità tecnica, l’indicazione che si rinviene è nel senso di poter esigere l’elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni nonché dei tecnici o degli organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell’operatore economico.



2.2.2 Requisiti di partecipazione

2.2.2.1. Il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici. Tuttavia, in base alle disposizioni sopra richiamate, genericamente riferite agli appalti di servizi e di forniture è possibile individuare – tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura, proprio in ossequio ai principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità, (cfr. art. 83 del Codice che dall’art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE) – i seguenti requisiti:

a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell’importo a base di gara. Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett.c) del Codice e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a).

B) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;

d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in una misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non superiore al doppio;

e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non15 superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti;

2.2.2.2. Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014). Inoltre, per i requisiti di cui alle lettere a), b), c), si precisa che, le indicazioni che si traggono dalle richiamate disposizioni di cui agli artt. 83 e 86 nonché dall’allegato XVII, relativamente all’importo del fatturato globale e specifico per l’affidamento dei servizi, nonché dei requisiti di capacità tecnica, costituiscono indicazioni poste a presidio della massima partecipazione alle gare in ossequio ai princìpi di proporzionalità e di concorrenza, in linea con il principio enucleato all’articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016, concernente il “Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell’area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione”.

2.2.2.3. Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Una conferma circa l’opportunità di comprendere anche le citate attività, è rinvenibile nella previsione di cui all’art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura “che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse”.

2.2.2.4. Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori. Si evidenzia alle stazioni appaltanti la necessità di effettuare un’attenta valutazione in ordine alle unità minime richieste ai concorrenti. Tale analisi deve essere volta a bilanciare opportunamente l’esigenza di avere un organico idoneo per l’espletamento dell’incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla gara.

2.2.2.4. Qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazioneè riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l’iscrizione all’Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537).

2.2.2.5. Nel caso di utilizzo della procedura ristretta, della procedura competitiva con negoziazione o del dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, se la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 91 del codice, si rinvia a quanto precisato al par. 2.1 della presente parte IV.



2.2.3 Raggruppamenti e Consorzi stabili

2.2.3.1. L’articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lettere da a) a d) ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma. La distribuzione delle quote tra mandataria e mandanti è stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara. I requisiti finanziari e tecnici di cui al paragrafo 2.2.2, della presente parte IV, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l’avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall’avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.

2.2.3.2. Il requisito di cui al paragrafo 2.2.2, lett. c), della presente parte IV, non è frazionabile.

2.2.3.3. La spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro quota rispetto all’importo totale.

2.2.3.4. Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1 lettera f) si ritiene opportuno, al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare l’operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti di cui alle lettera da a) ad e) del par. 2.2.2, della presente parte IV, possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate.

Box di sintesi

Gli affidamenti degli incarichi di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35, avvengono secondo le procedure previste per gli appalti di lavori, servizi e forniture, di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice (art. 157, comma 1).

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono: il fatturato globale; l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi analoghi, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare; l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi cc.dd. Di punta; il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni per gli operatori in forma societaria e il numero di unità minime di tecnici per i professionisti singoli o associati.

In caso di Raggruppamenti o Consorzi stabili la distribuzione delle quote in ordine al possesso dei requisiti tra mandataria e mandanti è stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara. Tranne che per i servizi di punta i requisiti devono essere posseduti cumulativamente tra mandanti e mandataria. Quest’ultima deve possedere i requisiti necessari per la partecipazione in misura maggioritaria.



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Relazione

[ultima parte del testo ufficiale]



V. Classi, categorie e tariffe professionali

1. Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”.

Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.

2. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal d.m. 17 giugno 2016, nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla l. 143/1949 quali I/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di cui alla tabella dell’art. 14 della l. 143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e categoria I/c, con una valutazione circa la complessità delle opere da ritenersi da tempo superata.

3. Il criterio enunciato al punto 2. deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.

Box di sintesi

Ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, le stazioni appaltanti devono evitare interpretazioni eccessivamente formali.



VI. Indicazioni sull’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo

1. Elementi di valutazione

1.1. L’attuale quadro normativo non contiene più alcuna indicazione non solo in ordine ai criteri motivazionali ma neanche in ordine agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo per i servizi oggetto della presente linea guida.

Al riguardo, l’Autorità ritiene che, alla luce della disposizione del nuovo Codice – secondo cui l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi connessi all'oggetto dell'appalto, in cui rientrano anche l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto (art. 95, comma 6) – i criteri di valutazione delle offerte possono essere individuati nei seguenti:

a) professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI e dal DM tariffe;

b) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;

c) ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica;

d) riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo;

e) prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all’allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015, come modificato dal DM 24 maggio 2016, relativo alla determinazione dei punteggi premianti.

1.2. Il criterio di cui alla lettera e) viene indicato in attuazione della disposizione di cui all’art. 95, comma 13 del Codice. Il punteggio attribuito dovrà essere proporzionale al numero e all’importanza (da valutarsi nel singolo caso di specie) dei criteri in ordine ai quali viene superato il criterio minimo.

1.3. Al fine di agevolare la partecipazione dei giovani professionisti si suggerisce alle stazioni appaltanti di prevedere, in ogni caso, criteri di valutazione che valorizzino gli elementi di innovatività delle offerte presentate.

1.4. A ciascun criterio di valutazione debbano essere attribuiti, nei documenti di gara, i fattori ponderali secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 95, comma 8, secondo cui: “I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi”.

1.5. Al fine di garantire comunque regole comuni nella redazione dei bandi, e nell’ottica di garantire la qualità della prestazione, i fattori ponderali, per ciascun criterio, devono mantenersi all’interno di parametri da terminarsi anche avendo riguardo al tipo di formula prescelta. Più nello specifico non deve essere attribuito un punteggio elevato al prezzo nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di formule che incentivino molto la competizione sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e viceversa non dovrà essere attribuito un punteggio ridotto nel caso di utilizzo di formule che disincentivino la concorrenza sul prezzo (es. formula bilineare).

1.6. Sempre nell’ottica di privilegiare l’aspetto qualitativo, in ordine al fattore tempo, il disciplinare di gara dovrà limitare la riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%. È opportuno che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara le modalità con cui accertare la capacità del concorrente di ridurre i tempi di prestazione, senza andare a scapito della qualità della prestazione, e le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata.

1.7. Il peso da attribuire a ciascun elemento dovrà essere parametrato come segue:

a) Per il criterio a): da 30 a 50;

b) Per il criterio b): da 30 a 50;

c) Per il criterio c): da 0 a 20;

d) Per il criterio d): da 0 a 10;

e) per il criterio e): da 0 a 5;

La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100.

In ogni caso, a presidio della qualità della prestazione dovrà essere valutata l’opportunità di adottare, anche in relazione all’importo dell’affidamento e alla struttura del mercato di riferimento, le seguenti misure:

1) inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non potrà accedere alla fase di valutazione dell’offerta economica;

2) riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio, da prevedersi espressamente nel bando di gara, con la quale si premiano le offerte di maggiore qualità;

3) riduzione dei ribassi attraverso il ricorso a formule quali quelle bilineari.

1.8. Qualora la prestazione riguardi opere caratterizzate da più aspetti, per esempio, qualora si tratti di progetti integrati e, cioè, progetti che prevedono prestazioni di natura architettonica, strutturale ed impiantistica, il criterio di valutazione della professionalità o adeguatezza dell’offerta dovrebbe essere suddiviso in sub-criteri e relativi sub-pesi (professionalità o adeguatezza dell’offerta sul piano architettonico, professionalità o adeguatezza dell’offerta su piano strutturale, professionalità o adeguatezza dell’offerta sul piano impiantistico).

1.9. I documenti di gara dovranno fornire specifiche indicazioni in ordine al numero e al formato delle schede per i tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; al formato e al numero di cartelle della Relazione illustrativa delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta e delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico.



2. Criteri motivazionali

2.1. La costruzione della scala delle valutazioni in riferimento sia al criterio di valutazione a) (professionalità o adeguatezza dell’offerta) sia al criterio di valutazione b) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta o caratteristiche metodologiche dell’offerta) impone che il disciplinare di gara stabilisca i criteri motivazionali che permettano alla commissione di gara di valutare quando un’offerta è migliore di un’altra. La documentazione a corredo dell’offerta ed i criteri motivazionali previsti nei documenti di gara devono, per entrambi i criteri a) e b), essere differenti a seconda che i servizi da affidare riguardino la sola prestazione di progettazione, la sola prestazione di direzione dei lavori o entrambe le prestazioni. I documenti di gara dovranno fissare, altresì, i contenuti dei criteri motivazionali da impiegare nella fase valutativa delle offerte.

2.2. Le stazioni appaltanti adottano i seguenti criteri motivazionali.

a) per quanto riguarda il criterio di valutazione a), il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art 3, lett. vvvv) del Codice, che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera;

b) per quanto riguarda il criterio di valutazione b), il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che sarà considerata migliore quell’offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell’offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell’attuazione della prestazione.

2.3. Per quanto riguarda la valutazione della migliore professionalità o adeguatezza dell’offerta, un concorrente che, a dimostrazione delle proprie capacità professionali, presenta progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e categoria ma che sono strumentali alla prestazione dello specifico servizio (per esempio il progetto riguarda una scuola media ed il concorrente presenta tre progetti appartenenti anch’essi al gruppo di interventi strumentali alla prestazione di servizi di istruzione), potrebbe avere una valutazione migliore.

2.4. Nel caso di affidamento della prestazione di sola progettazione, per il criterio di valutazione b), i criteri motivazionali dovranno specificare che sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:

a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;

b) le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell’utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al livello progettuale precedente quello messo a gara. Nel caso in cui siano affidati tutti i livelli di progettazione, le eventuali proposte migliorative dovranno riguardare gli aspetti tecnici descritti dal RUP nel capitolato speciale d’appalto;

c) le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere;

d) le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;

e) le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:

1. dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;

2. di un documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti agli strumenti informatici messi a disposizione;

3. dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione.

2.5 Nel caso di affidamento della sola direzione dei lavori, i criteri motivazionali dovranno specificare che sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:

a) le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate con riguardo all’organizzazione dell’Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere;

b) le modalità di interazione/integrazione con la committenza;

c) la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:

1. dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;

2. organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative del servizio.

2.6. In caso di affidamento congiunto di progettazione e direzione lavori, i criteri motivazionali devono essere costruiti tenendo conto di quanto sopra indicato per entrambe le prestazioni.

2.7. Le stazioni appaltanti pubblicano gli atti di gara, in adempimento alle disposizioni di cui all’art. 29.

Box di sintesi

I criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo possono essere i seguenti:

1. la professionalità e l’adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI e dal decreto tariffe;

2. le caratteristiche metodologiche dell’offerta;

3. il ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica;

4. la riduzione percentuale riferimento al tempo;

5. le prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile.

Per garantire la qualità della prestazione, i fattori ponderali, per ciascun criterio, devono mantenersi all’interno di parametri da terminarsi anche avendo riguardo al tipo di formula prescelta, non attribuendo un punteggio elevato al prezzo nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di formule che incentivino molto la competizione sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e viceversa.

I criteri motivazioni di valutazione degli elementi qualitativi devono essere stabiliti nel bando, distinguendoli a seconda che si affidi la sola prestazione di progettazione, la sola prestazione di direzione dei lavori o entrambe le prestazioni.

Per il criterio motivazionale inerente alla professionalità e adeguatezza si tiene conto della migliore rispondenza, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, agli obiettivi che persegue la stazione appaltante; per il criterio motivazionale inerente alle caratteristiche metodologiche si tiene conto della maggiore coerenza tra la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell’offerta, anche in relazione ai tempi complessivi previsti.



VII. Verifica e validazione della progettazione

1. Contenuto e Soggetti

1.1. La verifica dei progetti continua ad avere un’importanza centrale in quanto ai sensi dell’art. 205, comma 2, terzo capoverso, “Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26”. Tale centralità nel processo di progettazione e appalto delle opere pubbliche, consente di attribuire all’istituto quel ruolo fondamentale di strumento di prevenzione di errori e/o omissioni da cui conseguono maggiori costi e tempi di realizzazione.

L’affermazione costituisce diretta attuazione del principio di centralità e qualità della progettazione espresso dalla legge n. 11/2016 contenente la delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

1.2. Le stazioni appaltanti devono procedere all’affidamento di appalti di lavori sulla base di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa; a tal fine il RUP deve verificare, in contraddittorio con le parti, che il progetto esecutivo sia conforme alla normativa vigente.

1.3. La stazione appaltante, prima dell'inizio delle procedure di affidamento, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6 del medesimo articolo 26, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di fattibilità (art. 26).

1.4. La verifica accerta in particolare:

a) la completezza della progettazione e la rispondenza all’art. 23 del codice;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilità e la presenza del piano di monitoraggio delle opere, ove richiesto.

1.5. La validazione del progetto posto a base di gara è un elemento essenziale del bando o della lettera di invito per l’affidamento dei lavori.

1.6. I soggetti che possono effettuare la verifica preventiva della progettazione sono (art. 26, comma 6):

a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008;

b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1 che dispongono di un sistema interno di controllo di qualità;

c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9.

1.7. La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti delle verifiche (art. 26, comma 8). La validazione è sottoscritta dal RUP e si basa sul rapporto conclusivo che il soggetto preposto alla verifica deve redigere e sulle eventuali controdeduzioni del progettista. In sede di validazione il responsabile del procedimento può dissentire dalle conclusioni del verificatore, in tal caso l’atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere specifiche motivazioni. La validazione del progetto posto a base di gara è un elemento essenziale del bando o della lettera di invito per l’affidamento dei lavori.

1.8. Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo (art. 24, comma 7). Sotto la soglia del milione di euro, il RUP può svolgere, pertanto, le funzioni di verifica preventiva del progetto, unicamente nei casi in cui non abbia svolto le funzioni di progettista. Il quadro normativo impone, altresì, di escludere che lo stesso possa svolgere funzioni di direttore lavori e di coordinatore della sicurezza laddove abbia svolto funzioni di verifica del progetto.

Soggetti abilitati a effettuare la verifica ai fini della validazione

Importi dei lavori Strutture tecniche interne alla stazione appaltante Soggetti esterni

≥ 20.000.000 di euro Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008.

≥ 5.225.000 di euro < 20.000.000 di euro Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008. 1. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008; 2. Soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Codice (1) dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008

≥ 1.000.000 di euro <5.225.000 di euro 1.Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008;

2. Uffici Tecnici Stazione Appaltante se il progetto è stato redatto da progettisti esterni;

3. Uffici Tecnici Stazione Appaltante, dotati di un sistema interno di controllo della qualità, conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni. 1. Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008;

2. Soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008

< 1.000.000 di euro 1.RUP anche avvalendosi della struttura di cui all’art. 31, comma 9 se non ha svolto funzioni di progettista;

In caso di incompatibilità del RUP:

2. Organismo di ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008;

3. Uffici Tecnici Stazione Appaltante, dotati di un sistema interno di controllo della qualità

__________

(1) Si tratta in sostanza dei soggetti che, in base all’art. 24, del Codice, può essere affidata la progettazione esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici.



1.9. Secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità, Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»:

a) l’organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve far parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità;

b) l’organismo di ispezione di tipo B può svolgere servizi unicamente a favore dell’organizzazione di cui fa parte (ovvero della stazione appaltante); deve essere stabilita una chiara separazione delle responsabilità del personale di ispezione dalle responsabilità del personale impiegato nelle altre funzioni; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità;

c) l’organismo di ispezione di tipo C è una struttura che può essere incardinata nell’ambito di organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, all’interno dell’organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività; la progettazione e l’ispezione dello stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di Tipo C, non devono essere eseguite dalla stessa persona.

Box di sintesi

Le stazioni appaltanti devono procedere all’affidamento di appalti di lavori sulla base di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa; a tal fine il RUP deve verificare, in contraddittorio con le parti, che il progetto esecutivo sia conforme alla normativa vigente. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6 del medesimo articolo 26, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di fattibilità (art. 26).

La validazione (atto formale che riporta gli esiti delle verifiche) del progetto posto a base di gara è un elemento essenziale del bando o della lettera di invito per l’affidamento dei lavori.

Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo (art. 24, comma 7). Sotto la soglia del milione di euro, il RUP può svolgere, pertanto, le funzioni di verifica preventiva del progetto, unicamente nei casi in cui non abbia svolto le funzioni di progettista.



2. Affidamento esterno e procedure

2.1. Qualora l’attività di verifica preventiva sia affidata all’esterno, l’affidamento avviene in modo unitario per tutti i livelli di progettazione, non verificati già all’interno, mediante selezione del soggetto verificatore con un’unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati.

2.2. Alle procedure di affidamento si applicano le regole previste per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Ne consegue che per affidamenti d’importo pari o superiore a 40.000 euro, l’unico criterio utilizzabile è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il rapporto qualità prezzo, come previsto dall’art. 95, comma 3, lett. b).

2.3. In ordine ai requisiti per l’accesso alla gara i bandi potranno prevedere almeno i seguenti requisiti:

a. fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l’importo stimato dell’appalto del servizio di verifica. Può anche essere valutata, in alternativa al fatturato, la richiesta di un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo dell'opera, così come ammesso per i servizi di progettazione;

b. avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal d.m. 17 giugno 2016.

2.4. I bandi di gara devono contenere tutta la documentazione necessaria per permettere ai concorrenti di effettuare un’attenta valutazione delle implicazioni tecnico-temporali ed economiche connesse con le attività di verifica del progetto posto a base di gara. Si tratta di garantire la possibilità di accedere al documento relativo al livello inferiore a quello della progettazione per cui si chiede la verifica (il progetto di fattibilità tecnica e economica per il progetto definitivo; il progetto definitivo per il progetto esecutivo), nonché all’elenco degli elaborati per il livello da verificare.

Box di sintesi

L’affidamento all’esterno della verifica preventiva avviene in modo unitario per tutti i livelli di progettazione, non verificati già all’interno, mediante selezione del soggetto verificatore con un’unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati.

Alle procedure di affidamento si applicano le regole previste per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

I requisiti di accesso alla gara sono individuati almeno in: fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni o, in alternativa, “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali; avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso.

I bandi di gara devono contenere tutta la documentazione necessaria per permettere ai concorrenti di effettuare un’attenta valutazione delle implicazioni tecnico-temporali ed economiche connesse con le attività di verifica del progetto posto a base di gara.



Approvata dal Consiglio nella seduta del 14 settembre 2016.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 21 settembre 2016

Il Segretario, Maria Esposito



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Relazione AIR



Sommario

Premessa

1. Le ragioni dell’intervento dell’Autorità

2. Il quadro normativo di riferimento

3. La procedura di consultazione pubblica

4. Le scelte di fondo effettuate

5. Principali osservazioni che non hanno trovato accoglimento



Premessa

Il presente documento, redatto in base all’art. 8 del Regolamento recante «Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR)» (di seguito, “Regolamento AIR”) descrive il contesto normativo, le motivazioni, gli obiettivi e le fasi del procedimento che hanno condotto all’adozione delle Linee guida, adottata ai sensi dell’art. 213, comma 2 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, recante le indicazioni sull’ «Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria», dando evidenza delle ragioni che hanno guidato l’Autorità nell’adozione di alcune scelte di fondo, soprattutto con riferimento alle più significative osservazioni formulate in sede di consultazione.

Sul testo della Linea guida sono stati acquisiti il parere del Consiglio di Stato (affare numero 1273/2016) e delle competenti Commissioni parlamentari, pervenuti rispettivamente il 2 e 3 agosto 2016 e delle cui osservazioni si è tenuto conto nella stesura finale della Linea guida. In merito alla sollecitazione del CdS circa l’“opportunità di valutare” che lo stesso servizio sia oggetto di valutazione in seno all’offerta solo per la parte eccedente il requisito di partecipazione, operata la valutazione richiesta, si è ritenuto che tale opzione potesse esporre il libero gioco della concorrenza tra gli operatori a rischi di altra natura e ancora più seri. È verosimile, infatti, ritenere che la possibilità di utilizzo dei requisiti eccedenti quelli minimi avvantaggi gli operatori più strutturati e di maggiori dimensioni, pregiudicando i professionisti e gli operatori minori. L’adesione all’opzione suggerita potrebbe contravvenire, pertanto, ad alcuni principi informatori del Codice: la tutela delle MPM imprese e dei giovani professionisti. D’altra parte, nei servizi di ingegneria era ammessa ormai da anni tale commistione, in base alle disposizione dell’abrogato DPR 207/2010, cfr. art. 266, comma 1, lett. b) n. 1).



1. Le ragioni dell’intervento dell’Autorità

Il documento in esame è stato redatto sulla base dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016 che attribuisce all’ANAC il compito di garantire la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, fornendo alle medesime supporto, anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi, e favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati.

Trattandosi di materia in relazione alla quale il nuovo quadro normativo dedica solo pochi articoli del nuovo Codice, essendo stata abrogata – a far data dell’entrata in vigore del nuovo Codice, il 20 aprile 2016 – l’intera Parte III, titoli I, II e III, ad eccezione degli artt. 254, 255 e 256 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, si è reso necessario individuare nuove regole di riferimento per l’affidamento all’esterno dei servizi di ingegneria e di architettura, partendo da un’interpretazione sistematica delle norme del Codice, sia di quelle specificamente dedicate ai citati servizi sia di quelle disposizioni che attengono all’affidamento dei servizi in generale. Ciò allo scopo di evitare un’empasse del sistema, stante l’assenza di riferimenti normativi precisi e puntuali per le stazioni appaltanti che intendono esternalizzare i servizi in parola e con l’intento, inoltre, di garantire la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (in conformità a quanto prevede l’art. 23, comma 1, lett. h) del nuovo Codice). Ciò che reca l’indubbio vantaggio di un approfondito dialogo tra le varie componenti della progettazione, fornendo, altresì, alla commissione di gara la possibilità di una valutazione più approfondita dell’offerta in fase di aggiudicazione dell’appalto relativo all’esecuzione dei lavori nonché un miglior controllo su quest’ultima, riducendo il rischio di ricorso alle varianti.



2. Il quadro normativo di riferimento

Il nuovo Codice dei contratti pubblici contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono, nell’insieme il complesso della disciplina di riferimento per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici, che secondo la definizione dall’art. 3, lett. vvvv) sono “i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE”.

Di seguito si richiamano gli articoli di riferimento:

art. 23, commi 2 e 12 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi; art. 24, commi 4 e 8 – Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici; art. 31, comma 8 - Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni; art. 46 - Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e gli altri servizi tecnici; art. 83, Criteri di selezione e soccorso istruttorio; art. 93, comma 10 Garanzie per la partecipazione alla procedura; art. 95 comma 3, lett. b) – Criteri di aggiudicazione dell’appalto; art. 157 – Altri incarichi di progettazione.



3. La procedura di consultazione pubblica

L’Autorità ha posto in consultazione pubblica il documento recante «Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria», con modalità aperta, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale in data 6/5/2016, assegnando un termine di 15 giorni per l’invio dei contributi. Nel corso della consultazione pubblica sono pervenuti n. 80 contributi da parte di pubbliche amministrazioni e società pubbliche, associazioni di categoria, ordini professionali, operatori economici e liberi professionisti.



4. Le scelte di fondo effettuate

Le opzioni interpretative seguite dall’Autorità hanno avuto come obiettivo:

1. superare la lacuna normativa che si è venuta a determinare mediante una regolamentazione flessibile della materia che, pur valorizzando la discrezionalità amministrativa delle stazioni appaltanti, fornisse indicazioni operative di dettaglio;

2. specificare che le disposizioni dell’art. 157 del Codice non trovano applicazione ai settori speciali, mentre per le ipotesi di appalto integrato, che in tali settori trova applicazione, il progettista deve essere in ogni caso adeguatamente qualificato.

3. assicurare continuità ai principi ispiratori della precedente Determinazione n. 4/2015 in materia, adattando le indicazioni di dettaglio già fornite alla novella normativa del Codice; 4. tenere in considerazione le esigenze del mercato, e del periodo di crisi che lo stesso ha attraversato negli ultimi anni, ciò che ha avuto un indubbio riflesso sul curriculum professionale di molti operatori, determinando l’opportunità di una revisione dei requisiti di partecipazione maggiormente pro - concorrenziale;

5. Valorizzare l’utilizzazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, in base a quanto prevede la nuova disciplina, che consente di comprimere molto la componente del prezzo rispetto alla qualità. Elemento che nei servizi di ingegneria e di architettura si è ritenuto di privilegiare in modo netto, tenuto conto del loro carattere prodromico rispetto all’affidamento degli appalti di lavori, sui quali la qualità della prestazione rese in sede di progettazione si riflette in modo diretto.

6. Prevedere, in ordine proprio all’offerta economicamente più vantaggiosa, un espresso riferimento alle prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all’allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015, come modificato dal DM 24 maggio 2016, relativo alla determinazione dei punteggi premianti

7. Disciplinare, nel rispetto del potere discrezionale delle stazioni appaltanti, la partecipazione alla gara dei RTP e dei Consorzi, in ordine ai quali non sono previste specifiche regole di dettaglio, in seno al nuovo quadro normativo di riferimento.

8. Fornire specifiche indicazioni in ordine alla polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno ricomprendendo nella medesima anche la copertura dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

9. Tenere conto, dell’esigenza di favorire i micro, piccoli e medi operatori economici del settore, essendo il favor per la micro, piccola e media impresa, un principio della legge delega (art. 1, comma 1, lettere h), r), cc), ddd)) e, come tale, informatore di tutta la disciplina contenuta nel nuovo Codice.

I citati obiettivi, sono stati, ovviamente, opportunamente vagliati e ponderati alla luce del sistema normativo, verificandone meticolosamente la compatibilità con la fonte di rango primario rappresentata del nuovo Codice.



5. Principali osservazioni che non hanno trovato accoglimento

5.1. Inquadramento normativo

5.1.1. Predisposizione di modelli

La predisposizione dei modelli per la partecipazione alle gare, dichiarazioni e presentazione dell'offerta, in modo da uniformarli per tutto il territorio italiano, richiesta da numerosi partecipanti alla consultazione, potrà avvenire in un secondo momento, una volta adottate le linee guida. Si valuta positivamente la proposta e si ritiene di approfondire il tema dei bandi-tipo e dei contratti-tipo, anch’essi proposti dagli operatori del settore.

5.1.2. Specificazione del campo di applicazione ai servizi dell’ingegneria dell’informazione

In ordine alla richiesta di meglio precisare l’ambito della disciplina dei servizi di architettura e di ingegneria, in particolare per le competenze relative al settore dell’ingegneria dell’informazione, le cui attività sono riservate ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE” agli iscritti agli albi professionali e sono specificatamente definite al comma 1 lett. c) dell’art. 46 del DPR 328/2001, si osserva quanto segue. La specificazione in questione non si ritiene necessaria, in quanto le linee guida si applicano ad ogni ipotesi di affidamento dei servizi di pianificazione, progettazione, direzione lavori, collaudo ecc., a prescindere dall’oggetto dei medesimi (quindi anche se si tratti di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni).

Diversamente andrebbe specificato ogni possibile oggetto di intervento per cui è richiesta la

progettazione, con il rischio di non raggiungere la piena esaustività della trattazione.

5.1.3. Reiterazione della previsione contenuta nell’art. 253 comma 16 del D.Lgs. 163/2006

La disposizione consentiva anche ai i tecnici interni, non abilitati con anzianità di servizio di almeno 5 anni, di progettare. In merito si osserva che il nuovo quadro normativo non consente di ritenere equipollente al requisito dell’abilitazione l’esperienza maturata, né in via interpretativa può ricavarsi una diversa indicazione dalle norme dedicate dal Codice ai servizi di ingegneria. A diversa soluzione si potrebbe addivenire solo in caso di modifica normativa, ciò che esula dalle competenze dell’A.N.AC. È necessaria, pertanto, l’abilitazione del professionista quand’anche non sia richiesta l’iscrizione all’albo.

5.1.4. Avvalimento

Rispetto all’applicazione della norma sull’avvalimento, quand’anche l’art. 89, non richiami l’art. 45, essendo la norma espressiva di un principio generale di derivazione comunitaria, è da ritenere che l’istituto trovi applicazione anche nel caso di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura. In tal senso si auspica un intervento correttivo sul decreto di recepimento delle nuove direttive, che sarà oggetto di attenzione da parte dell’A.N.AC. Tuttavia, mancando un espresso richiamo all’art. 46 in seno all’art. 89, si ritiene che la questione vada affrontata in sede di correttivo al Codice.



5.2. Principi Generali

5.2.1 Finanziamento dell’affidamento

Con riferimento alla mancata reiterazione, nel nuovo Codice, della previsione per cui le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, si osserva quanto segue. Pur mancando una previsione ad hoc nel nuovo quadro normativo, si rileva come il finanziamento dell’affidamento dei servizi risponda ai superiori principi costituzionali del buon andamento di cui all’art. 97 Cost. unitamente alle previsioni dell’art. 81 Cost. che impone che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto in presenza di idonea copertura finanziaria (cfr. Comunicato del Presidente A.N.AC. Del 6 ottobre 2015).



5.3. Continuità nella progettazione e accettazione progettazione svolta

5.3.1. Disciplina periodo transitorio

È stato richiesto di indicare che, durante il regime transitorio, applicabile nelle more dell’approvazione del Decreto ministeriale cui l’art. 23, comma 3, del Codice la definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve intendersi sostituito dal progetto preliminare.

Al riguardo si osserva che la disciplina del periodo transitorio, fino all’adozione del DM previsto dall’art. 23, comma 3, resta ferma la disciplina della parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II, con esclusione dell’art. 248 del D.P.R. n. 207/2010, così come previsto dall’art. 216, comma 4 del Codice.

Ciò implica che finché non sia individuato il nuovo contenuto del progetto di fattibilità tecnico economica la progettazione, quanto a contenuto e tipologia di progetto rispetta ancora le previsioni del D.P.R. citato.

Poiché a breve è prevista l’adozione del citato DM non si ritiene di recepire tale indicazione in una linea guida che disciplinerà la materia a regime.



5.4. Distinzione progettazione ed esecuzione

5.4.1. Limitazione appalto integrato nei settori speciali

In ordine alla richiesta di limitare l’appalto integrato, all’interno dei settori speciali dove è ancora consentito, secondo la modalità classica, ciò ponendo a base di gara il definitivo, si osserva quanto segue.

Ai settori speciali non si applica il divieto di appalto integrato. Pur essendo un principio della legge delega, infatti, il legislatore ha vietato solo per i settori ordinari il suo utilizzo. Il fatto che il principio sia nella legge delega non sembra consentire una sua limitazione secondo le modalità tradizionale (ponendo cioè a base di gara il progetto definitivo) per i settori speciali. Infatti la stesse direttive n. 2014/24/UE (art. 2) e n. 25/2014/UE (art. 2) nella definizione di appalto di lavori ammettono che lo stesso possa avere ad oggetto l’esecuzione o la progettazione e l’esecuzione di lavori.



5.5. Indicazioni Operative

5.5.1. Supporto alla progettazione non compreso nella disciplina dell’art. 157 del Codice

Non si ritiene di poter considerare l’attività di supporto alla progettazione, come servizio avulso dalla disciplina dell’art. 157 del Codice. Essa, infatti, consta, di una serie di attività (tipo la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, la sola redazione grafica degli elaborati progettuali) che per loro natura e secondo la prassi tecnica costituiscono vera e propria attività di progetto.

5.5.2. Limitazione operatività art. 23, comma 2 agli affidamenti di importo superiore a 40.000

Riguardo alla richiesta indicazione di limitare l’applicazione dell’art. 23, comma 2, agli appalti superiore a 40.000 euro, si rileva, come non sussistono dati testuali che consentano di limitare l’operatività del comma 2 dell’art. 23 del Codice agli incarichi di progettazione di importo superiore a 40.000 euro;

5.5.3. Possibilità di costituire RTP per il vincitore del concorso di progettazione

In ordine all'incongruenza circa il dispositivo che offre al vincitore del concorso la possibilità di costituire un RTP per il raggiungimento dei requisiti previsti per i successivi livelli di progettazione (art. 152, c. 5 del Codice), e la mancata previsione della stessa possibilità per tutti i tipi di concorso (art.154, comma 4), in ossequio ad un principio generale di tutela dei piccoli e medi operatori, è da ritenersi sempre ammessa la possibilità di costituire RTP. In verità la formulazione dell’art. 152, comma 5, non riprodotta dall’art. 154 comma 4, è superflua nella misura in cui la possibilità di qualificarsi mediante RTP è genericamente ammessa dall’art. 46, comma 1, lett. a). È da evidenziare, invece, come una corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 152, comma 5 – scevra dalle distorsioni che la prassi applicativa ha, talvolta, prodotto – impone di considerare che la norma non consenta al vincitore del concorso di determinare ex se i requisiti di qualificazione per l’esecuzione, che in ogni caso devono essere predeterminati ex ante dalla stazione appaltante, nel caso in cui questa si determini a contemplare negli atti di gara l’affidamento dell’esecuzione al vincitore del concorso. In ogni caso si tratta di richiesta che potrà essere oggetto del decreto correttivo al Codice, con l’opportuna precisazione, eventualmente, che i requisiti, in ogni caso devono essere fissati ex ante nei documenti di gara.

5.5.4. Non obbligatorietà del DM n. 143/2013

In ordine alla non obbligatorietà dell’applicazione del DM sulle tariffe si ritiene che nonostante la norma del codice si riferisca ad una possibilità, il doveroso utilizzo della stessa costituisca garanzia minima di qualità delle prestazioni rese.

5.5.5. Applicazione sanzioni per mancato rispetto DM n. 143/2013

La suggerita previsione di sanzioni in caso di mancata applicazione del DM sulle tariffe non può essere accolta in assenza di una norma di rango primario che la contempli e ne stabilisca i minimi edittali.

Stessa valutazione deve essere fatta per quanto concerne la suggerita rideterminazione del corrispettivo del progettista nel caso in cui “dovesse risultare impossibile o inopportuno rispettare l’importo dei lavori su cui è stato calcolato il corrispettivo”. Le linee guida dell’ANAC non costituiscono una fonte idonea a introdurre un meccanismo di revisione del contratto, al di fuori dei casi normativamente previsti (art. 106 del Codice), né d’altra parte appare opportuno disciplinare in modo generalizzato possibili anomalie che sicuramente richiedono misure adeguate al caso di specie. Per altro verso, potrebbe profilarsi anche il rischio di strumentalizzazioni della suggerita procedura di revisione del contratto con conseguenti effetti distorsivi del sistema.



5.6. Affidamento

5.6.1. Utilizzo offerta economicamente più vantaggiosa e prezzo più basso per affidamenti di importo inferiori a 40.000 euro

Non sussiste alcun dato normativo testuale dal quale evinca la possibilità di imporre alle amministrazioni aggiudicatrici di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il rapporto qualità prezzo anche per importi inferiori a 40.000 euro nei casi di affidamento della redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase esecutiva. Si tratta di un campo in cui può essere suggerito dall’A.N.AC. L’utilizzo dell’OEPV, in un’ottica di tutela della qualità della prestazione vista la delicatezza e la rilevanza degli interessi in gioco, anche costituzionalmente garantiti, come il diritto alla salute (art. 32 Cost.).

La richiesta di prevedere, nelle linee guida, l’utilizzo del criterio del solo prezzo, con esclusione automatica delle offerte anomale, sotto 40.000 euro, non può essere accolto. Si tratta di una possibilità rimessa alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, come si ricava a contrario dall’art. 95, comma 3 del Codice.

5.6.2. Utilizzazione preferenziale della procedura ristretta con invito massimo di 20 offerenti

È stato suggerito, per le procedure di importo superiore a 100.000 euro, dovendo essere usato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il rapporto qualità prezzo e implicando tale criterio la valutazione di elementi qualitativi che comportano l’uso di metodi di confronto delle offerte (ad esempio il c.d. confronto a coppie) – tenuto conto che dette procedure difficilmente possono essere gestite con efficacia e tempestività, laddove siano presenti molte offerte – di indicare alle stazioni appaltanti l’utilizzazione preferenziale della procedure ristretta con selezione di venti offerenti. Si tratta di suggerimento che, pur nell’apprezzabile intento di efficientare le procedure, non si ritiene di poter accogliere, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante e da esercitarsi in relazione allo specifico caso e tenendo conto dell’effettivo importo dell’affidamento.

5.6.3. Non prevedere un fatturato minimo anno come possibile requisito di accesso alla gara.

In ordine alla richiesta di non prevedere un fatturato minimo annuo come possibile requisito di accesso alla gara, si osserva che trattasi di possibilità ammessa dall’attuale quadro normativo. Al riguardo, nella consapevolezza delle difficoltà che possono avere gli operatori di piccole dimensioni, le linee guida suggeriscono la possibilità di prevedere l’alternativo requisito di capacità economico-finanziari di un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett.c) del Codice e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a).

5.6.4. Servizi analoghi e servizi di punta relativi a tutto l’arco della vita professionale

dell’operatore.

Per i servizi analoghi e i due servizi di punta è stato proposto di consentire la spendita di quelli svolti anziché nel decennio precedente, nel periodo che va dall’avvio dell’attività dell’operatore economico fino alla pubblicazione del bando.

Al riguardo si osserva che la richiesta non è stata accolta, in quanto, nell’ottica di assicurare la qualità delle prestazioni consentire la spendita di un’esperienza risalente nel tempo potrebbe non garantire il livello qualitativo richiesto, soprattutto quando l’oggetto della prestazione è particolarmente sensibile all’innovazione cui la tecnologia è continuamente soggetta. Ciò in quanto l’esperienza non formatasi in applicazione delle più recenti innovazioni nello specifico campo, avendo riguardo alla necessità di dare impulso all’utilizzo di strumenti di modellazione elettronica, cui il nuovo assetto normativo dà particolare rilevanza, potrebbe generare una selezione avversa degli operatori.

5.6.5. Unità tecniche minime in organico parametrate alla complessità dell’intervento

Non si ritiene di poter suggerire nelle linee guida l’opzione di considerare le unità minime di organico in diretta relazione con il grado di complessità, per ciascuna categoria e destinazione funzionale, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 143/201310. In particolare è stato proposto che per lavori di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice con grado di complessità pari o inferiore a 0,85, potrà essere assunto un numero di unità pari ad 1; per gradi di complessità maggiori di 0,85 e non superiori ad 1 potrà essere assunto un numero di unità compreso tra 1 e 2; per gradi di complessità maggiori ad 1 potrà essere assunto un numero di unità compreso tra 2 e 3. Per importi dei lavori pari o superiori alle soglie dell’articolo 35 del Codice, la determinazione delle unità potrà tener conto delle superiori indicazioni, moltiplicando le unità individuate per un coefficiente compreso tra 1 e 2, nel rispetto del principio generale votato alla più ampia partecipazione alla gara. In presenza di più categorie e destinazioni funzionali si dovrebbe procedere attraverso la media pesata, in funzione dell’importo di ciascuna di esse, per determinare il grado di complessità dell’intervento. Il suggerimento, pur nel suo apprezzabile intento di fornire un’utile indicazione, rischia di indurre le stazioni appaltanti a un approccio alla tematica che potrebbe rivelarsi astratto e generico, con la conseguenza di prescindere da valutazioni concrete e basate su elementi adeguatamente ponderati alla luce di soluzioni adattate al singolo caso.

5.6.6. Modulazione dell’esperienza acquisita in relazione al livello di progettazione

Rispetto alla possibilità di prevedere una graduazione dell’incidenza dell’esperienza acquisita nei diversi livelli di progettazione, limitando l’importo massimo spendibile in percentuale variabile sull’importo totale dei lavori, secondo un criterio di calcolo che tenga conto dei diversi livelli di progettazione svolti dal progettista, si rileva, come il suggerimento, pur nell’apprezzabile intento di garantire la qualità contravverrebbe al generale principio di concorrenza e di massima partecipazione, su cui è stata fondata l’indicazione in ordine alla spendibilità di tutti i servizi di ingegneria effettuati in passato.



5.7. Elementi di valutazione e criteri motivazionali dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo

5.7.1. Fissazione di un arco temporale per i tre servizi significativi e affini

L’introduzione di un arco temporale di riferimento per i tre servizi significativi e affini, che costituiscono uno degli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non si ritiene possa essere prevista. Ciò in ragione del fatto che potrebbe essere limitativo della concorrenza, senza che la limitazione soddisfi l’interesse della qualità, tenuto conto che i citati servizi sono comunque sottoposti a un vaglio in ordine alla loro maggiore o minore omogeneità rispetto al servizio da affidare, il che porta ad escludere l’esigenza di limitare la risalenza nel tempo dei medesimi servizi.

5.7.2. Valutazione in ordine al rispetto dei contratti collettivi e alla regolarità contributiva

Relativamente al suggerimento dei sindacati di tenere in conto l’applicazione dei contratti collettivi e la regolarità contributiva, si rileva come l’art. 97, comma 6 del Codice già prevede, in ordine alla verifica di congruità dell’offerta, che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili (stabiliti dalla legge), mentre la regolarità contributiva è una specifica causa di esclusione dalle gare, in base all’art. 80, comma 4 del Codice.

5.7.3 Fissazione del ribasso massimo sul prezzo

Con riferimento all'assegnazione dei pesi relativi al ribasso percentuale unico e all’auspicio che venga stabilito a quanto corrisponde il massimo ribasso ammissibile, è posizione consolidata dell’Autorità – e lo era anche in vigenza della disposizione di cui all’art. 266, co. 1, lett. c), punto 1), del D.P.R. n. 207/2010, non più in vigore – che tale limitazione contravvenga al principio di libera concorrenza e che a presidio della qualità possano essere utilizzati altri strumenti, quali la riparametrazione, l’uso della forcella nel punteggio tecnico, l’utilizzo di formule calmieranti per la valutazione della componente quantitativa dell’offerta.

5.7.4 Prezzo fisso e concorrenza sulla qualità

Con riferimento alla richiesta di sottolineare l’esigenza di richiamare quanto dispone il comma 7 dell’art. 95 (“L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi”), si ritiene che la medesima non possa essere accolta. Ciò in considerazione del fatto che l’art. 95, comma 7, prevede che l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura debba essere valutata secondo il miglior rapporto qualità prezzo.



5.8 Verifica e Validazione

5.8.3 Esenzione delle società imprese pubbliche e private operanti nei settori speciali dall’obbligo di validazione

È stato osservato come la fase di verifica preventiva dei progetti, disciplinata dall’articolo 26 del D.Lgs. 50/2016 che ne delinea gli aspetti fondamentali, a differenza del previgente impianto normativo, risulta ora obbligatoria tanto per i settori ordinari quanto per quelli speciali.

In effetti ai sensi dell’art. 114, comma 1, agli appalti dei settori speciali si applicano le disposizioni da 1 a 58.

Con riferimento al nuovo quadro normativo è stato chiesto all’A.N.AC. Di esentare espressamente le imprese pubbliche e private operanti sia nei settori ordinari sia in quelli speciali, dall'obbligo in quanto lo stesso non sarebbe compatibile con l'organizzazione delle società private, dotate di strutture interne di progettazione.

Al riguardo si evidenzia che trattasi di interpretazione cui l’Autorità non ritiene di aderire, stante l’assenza di dati normativi e testuali che consentano una simile lettura delle norme di riferimento. Per altro verso, volendo introdurre una vera e propria deroga alle previsioni della fonte primaria si rappresenta come questa non sia una via percorribile mediante l’adozione di atti interpretativi dell’Autorità.